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E’ stato pubblicato il testo definitivo dell’Accordo Stato Regioni relativo alla formazione degli ASPP e RSPP.
ATTENZIONE: il testo contiene modifiche alla formazione anche di lavoratori e datori di lavoro, nonchè indicazioni su altri temi della formazione.

Vediamo i punti dell’Accordo e le principali novità incluse:

1. Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.
L’allegato I dell’accordo riporta un elenco delle classi di laurea per le quali è previsto l’esonero dai moduli A e B. All’interno del testo viene anche aperta una possibilità, ovvero l’esonero a seguito di un certificato di equipollenza ai contenuti dell’accordo rilasciato dall’università a seguito di partecipazione ad esami o master. In sostanza, ulteriori esoneri sono rimandati agli istituti stessi che possono concederli mediante una attestazione.

2. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
L’elenco dei soggetti abilitati non subisce una modifica sostanziale, ma all’elenco segue una nota di impatto significativo, per come si è sviluppato il mercato degli attestati di formazione rilasciati mediante organismi paritetici o enti bilaterali:
1) le associazioni datoriali e dei lavoratori e gli organismi partitetici, possono erogare la formazione solo nel settore di riferimento;
2) i soggetti di cui al punto 1 devono dimostrare di essere “comparativamente più rappresentative”. In sostanza, non può essere un associazione o un organismo creato ad hoc per fare formazione, ma deve dimostrare: consistenza numerica di iscritti, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, partecipazione alla formazione e stipula dei CCNL e non la mera firma degli stessi, partecipazione alle controversie sul lavoro;
3) i soggetti di cui al punto 1, se vogliono erogare la formazione mediante “strutture di diretta emanazione” queste ultime devono essere soggetti in possesso di accreditamento regionale.

3. Requisiti dei docenti
Viene superata la prescrizione del precedente Accordo del 2006 che prevedeva che i docenti dovessero essere in possesso di 2 anni di esperienza. Per fare docenze in un corso ASPP/RSPP è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al c.d. Decreto Formatori del 2013, come già succede per la formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.

4. Organizzazione del corso
Come per i lavoratori, il numero massimo di partecipanti al corso è di 35 persone e viene ribadito che è necessario partecipare ad almeno il 90% del percorso formativo per ottenere l’attestazione.

5. Metodologia di insegnamento e apprendimento
Rimanda all’allegato IV dove vengono specificata le modalità di somministrazione della formazione e all’allegato II per le modalità di erogazione dei corsi in e-learning.
L’allegato II prevede una modifica anche piuttosto radicale rispetto ai dettami di cui all’allegato I degli Accordi Stato Regioni del 2011. I due elementi più importanti sono:
1) l’erogatore del corso e-learning deve essere un ente abilitato all’erogazione dei corsi ASPP/RSPP;
2) non è più prevista la verifica in presenza;
3) la formazione e-learning viene prevista anche per il modulo specifico dei lavoratori in attività a rischio basso.

6. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
Il corso ASPP/RSPP subisce importanti modifiche. Rimangono pressochè invariati, tranne aggiornamenti dei contenuti, il modulo A, che rimane di 28 ore, e il modulo C, che rimane di 24 ore.
La prima novità riguarda il fatto che il modulo A potrà essere erogato anche in modalità e-learning. Viene inoltre specificato che il possesso del modulo A è condizione necessaria per poter frequentare il modulo B e C.
La vera rivoluzione è il modulo B. Fino ad ora, erano presenti 9 moduli B a seconda della tipologia di attività, che prevedevano dalle 12 alle 68 ore. Non erano previsti esoneri o equipollenze tra i vari moduli, quindi chi voleva esercitare su tutti le tipologie aziendali, si doveva sorbire 9 moduli dai contenuti, spesso, simili se non sovrapponibili.
Ora, il modulo B è unico per tutti e dura 48 ore. Per alcune tipologie di aziende, è necessario conseguire dei moduli aggiuntivi e specifici:
a) modulo B-SP1 (12 ore): per la pesca e l’agricoltura;
b) modulo B-SP2 (16 ore): estrazione e costruzioni;
c) modulo B-SP3 (12 ore): sanità residenziale;
d) modulo B-SP4 (16 ore): chimico e petrolchimico.

7. Valutazione degli apprendimenti
Per ciascun modulo è previsto un test finale predisposto dal docente e composto da test, colloqui e prove scritte. Per quanto riguarda i test, si applica quanto già definito per le attrezzature, ovvero che il superamento del test prevede di rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.

8. Riconoscimento della formazione pregressa
Se un RSPP abilitato a determinati settori in base al precedente accordo non cambia comparto di appartenenza, è da ritenersi esonerato dalla formazione.
Nei primi 5 anni di applicazione, ovvero fino al 2021, la frequenza ai corsi modulo B generale e moduli B specifici valgono anche come assolvimento dell’aggiornamento della formazione RSPP/ASPP per coloro formati con la previgente normativa.

9. Aggiornamento
L’aggiornamento viene ridotto drasticamente.
ASPP: 20 ore ogni 5 anni, invece di 24;
RSPP: 40 ore ogni 5 anni, invece di 40, 60 o 100 in base ai settori.
Nonostante la sforbiciata, la scelta è condivisibile in merito ad un elemento: con la previgente normativa, per la quasi totalità dei settori, era più breve rifare il modulo B iniziale che frequentare l’aggiornamento, con un indubbio problema etico/professionale. Oggi questo non vale più e conviene, in termini di ore, frequentare l’aggiornamento piuttosto che rifare il corso.
Viene ristabilita la possibilità di partecipazione a convegni o seminari, che superano i 35 partecipanti, ma solo per massimo 10 ore nel quinquennio per gli ASPP e 20 per gli RSPP.
Viene specificato che:
1) partecipare a corsi di aggiornamento per lavoratore, dirigente e preposto non è valido come aggiornamento RSPP/ASPP;
2) la partecipazione a corsi di aggiornamento come formatore e CSE/CSP vale anche come aggiornamento RSPP/ASPP e viceversa;
3) partecipare a moduli B generali o specifici non è valido come aggiornamento.
Per CSE/CSP viene tolto il limite di 100 persone che possono partecipare ad un seminario o convegno valido come aggiornamento.

10. Decorrenza dell’aggiornamento
Viene definita la data di inizio del quinquennio, con particolare riguardo a coloro che usufruiscono di esoneri in base al titolo di studio.
All’interno di questo capitolo, è riportata un’indicazione molto importante e generale per tutti i corsi che prevedono un’abilitazione: in caso di mancato aggiornamento nel periodo previsto (quinquennio, triennio o quadriennio) il soggetto non deve ripetere il corso iniziale ma dovrà mettersi in pari con l’aggiornamento. Fino al raggiungimento del monte ore previsto, egli non potrà più svolgere i compiti che l’abilitazione gli permetteva (RSP/ASPP, CSE/CSP, addetto alla conduzione di attrezzature, incaricato primo soccorso ecc.).

11. Attestazioni
Questo punto riporta indicazioni relative a come devono essere predisposti gli attestati e i registri.

12. Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

12.1. Requisiti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Due sono gli elementi interessanti:
1) per tutti i corsi dove non sono previste specifiche capacità o esperienza del docente, si applica il c.d. Decreto Formatori. I corsi che ancora non prevedono figure specifiche sono il corso antincendio e i corsi per RLS;
2) il datore di lavoro può continuare a fare la formazione dei propri lavoratori purchè sia in possesso dei requisiti per svolgere direttamente i compiti di SPP.

12.2. Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione
Si prevede che, a prescindere dal codice ATECO dell’azienda, il livello di rischio per cui deve essere formato il datore di lavoro è dato dal rischio maggiore assegnato ai propri lavoratori.
Se, ad esempio, il mio codice ATECO rimanda alle costruzioni, ma i miei dipendenti sono tutti progettisti (rischio basso) potrò fare la formazione come datore di lavoro rischio basso.
Analogamente, se sono un datore di lavoro di un’azienda informatica, ma ho un manutentore elettrico dipendente, dovrò frequentare un corso di formazione a rischio alto.

12.3. Riconoscimento della formazione del medio competente
Un medico competente lavoratore di una struttura è esonerato dal corso lavoratori.

12.4. Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Chi ha svolto per almeno 5 anni funzioni di vigilanza è esonerato dalla formazione come ASPP/RSPP.

12.5. Formazione dei lavoratori somministrati
Altra importante novità: salvo diverso accordo in fase di contrattualizzazione, l’obbligo formativo spetta all’agenzia interinale (somministratore) e non più all’utilizzatore.

12.6. Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3
Viene stabilito il principio che, se una Regione o Provincia autonoma ha riconosciuto un progetto sperimentale di formazione specifica e-learning, tale riconoscimento è valido in tutta la nazione.

12.7. E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37
Viene introdotta la possibilità di erogare a distanza la formazione specifica per tutti i lavoratori per i quali è prevista la formazione specifica a rischio basso.

12.8. Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Per l’aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti è permessa la partecipazione a seminari o convegni per massimo il 50% del monte ore. Per tutte le tipologie di corso, salvo che non sia stabilito altrimenti, è previsto un massimo di 35 partecipanti.

12.9. Modifiche all’accordo sulla formazione del datore di lavoro
Viene effettuata una piccola correzione ai soggetti abilitati.

12.10. Modifiche all’accordo sulla formazione dei lavoratori
Viene effettuata una piccola correzione relativa alla comunicazione agli organismi paritetici.

12.11. Modifiche all’accordo sulla formazione degli addetti alla conduzione di specifiche attrezzature
Viene effettuata una piccola correzione ai soggetti abilitati.

12.12. Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati
Viene rimandato ad un successivo Accordo, la definizione di protocolli per l’attività di controllo e monitoraggio delle attività formative.

13. Entrata in vigore
L’accordo entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ovvero il 17 luglio 2016.

14. Disposizioni transitorie
Per ancora 12 mesi dall’entrata in vigore, ovvero fino al 17 luglio 2017, potranno essere avviati corsi in accordo con la normativa previgente.

Allegato III
In allegato all’Accordo, è inserito il testo che dà sostanziale attuazione al c.d. Decreto del Fare che prevedeva esonero per la formazione quando uno o più corsi avevano delle evidenti sovrapposizioni.
Per motivi di spazio si rimanda alla lettura di quell’allegato.

Allegato V
Riporta in una tabella sintetica, le modalità di erogazione dei diversi corsi sulla sicurezza.
Si segnala un elemento, già previsto da un Interpello ma regolarmente non rispettato: la formazione degli RLS non può avvenire in modalità e-learning.

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