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In data 10 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 che estende a tutte le persone che accedono a istituti scolastici, univeristà e RSA, l’obbligo di presnetare il certificato verde.
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021
Il Derceto estende, per alcuni settori, l’applicazione del controllo dei certificati verdi all’ingresso, vediamo quali sono le principali modifiche.

Il D.L. va a modificare due decreti legge, convertiti in legge:

D.L. 52/2021: che ha previsto l’uso del certificato verde per accedere ad alcune attività.
Il D.L pubblicato oggi, va ad inserire l’articolo 9-ter.1 che segue il 9-ter inserito in precedenza e che andava a includere, tra le varie attività per le quali prevedere il controllo del certificato verde all’ingresso, anche le scuole.
Questo nuovo articolo ha esteso il controllo dei certificati verdi a:
– personale dei servizi edicativi per l’infanzia;
– dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
– dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
– dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Sia per le scuole che per le istituzioni di cui sopra, la verifica del certificato verde è estesa a TUTTE LE PERSONE che accedono, quindi non solo più gli insegnanti; sono esclusi solo i bambini, gli alunni e gli studenti e coloro che sono esenti in quanto impossibilitati a vaccinarsi. Questi ultimi devono presentare un certificato di esenzione che sia conforme a quanto indicato dalla Circolare 35309 del 04/08/2021 Ministero della Salute.
Per quanto concerne il personale esterno che accede alla struttura per motivi di lavoro, il D.L. prevede che: “la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.”. Resta da capire come il datore di lavoro potrà effettuare giornalmente il controllo del proprio personale operante presso le strutture che, prevedibilmente, potrebbero non passare dalla sede aziendale (es. manutenzioni, rabbocco distributori automatici ecc.).
Viene inserito anche l’articolo 9-ter.2 relativo alla formazione superiore (università e alta formazione musicale). Si sgnala come venga indictao che il controllo, in questi casi, avvenga con modalità a campione.

D.L. 44/2021: con il quale è stato introdotto l’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Tale obbligo, in virtù dell’articolo 2 del D.L. 122/2021, viene esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavoratorica nelle strutture di cui all’articolo 1-bis (strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice). Anche in questo caso, sono esclusi coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute. In questo caso, non si parla di certificato verde ma di vera e propria vaccinazione obbligatoria.

 
 

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