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La periodicità delle visite mediche, a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente al D.Lgs. 81/2008, non è fissata dalla norma stessa, se non per un caso singolo, ovvero l’uso di attrezzature munite di videoterminali, per i quali la periodicità è di 2 o 5 anni.

All’art. 41 comma 2 lettera b, il D.Lgs. 81/2008 specifica che:
“visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;”

Appare chiaro, quindi, come la definizione della periodicità sia di competenza esclusiva del medico competente, partendo, però dalla valutazione dei rischi, sebbene non sia specificato un meccanismo diretto (es. rischio da movimentazione manuale dei carichi basso determina una periodicità di X anni).

A questo punto, l’iter corretto di definizione della periodicità è questo:
1) definizione del documento di valutazione dei rischi insieme alle parti interessate e consultando le Rappresentanze dei Lavoratori;
3) convocazione di una riunione periodica ordinaria/straordinaria per valutare il documento e redigere;
4) durante la riunione, valutare insieme al medico, i rischi della singola mansione e richiedere l’emissione di un nuovo protocollo sanitario tenendo conto dei rischi evidenziati.

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