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Il D.Lgs. 81/2008, in linea con quanto già previsto dal D.Lgs. 626/94, impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il documento di valutazione dei rischi.
Questo obbligo viene, troppo spesso, semplificato con la sola seconda parte relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi. Eppure, l’obbligo è molto più articolato e “reale” si una semplice compilazione di un documento.
Interessate, a tal proposito, quando indicato all’art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/2008: “1. La valutazione […] anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, […]”
Appare chiaro, dalla frase precedente, che la valutazione dei rischi non è da intendersi come la redazione del documento ma come processo mentale che spinge il datore di lavoro nelle scelte quotidiane, da quelle strategiche a quelle più basilari quali l’acquisto di attrezzature di lavoro o prodotti chimici.
Gli adempimenti previsti dall’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, sono quindi due:
1) provvedere alla valutazione dei rischi da intendersi come processo mentale con cui il datore di lavoro valuta i rischi a cui sono esposti i propri lavoratori (dipendenti e non) e che ne influenza le scelte;
2) redazione del documento di valutazione dei rischi dove rende formale quel processo mentale e le decisioni che ne sono scaturite.
La normativa ha sempre previsto, per la redazione del documento di valutazione dei rischi, un certo tempo di adeguamento:
In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni.
In caso di modifica delle condizioni di rischio, il termine entro cui aggiornare il documento, scende a 30 giorni.
In entrambi i casi, però, la valutazione dei rischi di cui al punto 1, deve essere immediatamente effettuata perché è da quel processo mentale che possono scaturire delle scelte “buone” o “cattive”. Di nuovo, si ripropone questa separazione tra l’obbligo reale della valutazione dei rischi, dall’obbligo formale del documento.
La Comunità Europea, però, ha sempre considerato questa diversificazione, fallace. Il datore di lavoro dovrebbe far coincidere il documento di valutazione dei rischi con il processo mentale di valutazione dei rischi. Tale differenza di veduta ha provocato diverse sanzioni al nostro Paese che, ora, prova a sanare con una modifica normativa.
Ecco le modifiche intervenute:
L’articolo 28 comma 3-bis prevedeva:
“3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”
Con la modifica apportata, è stata aggiunta la frase:
“Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
Analogamente, riguardo le modifiche all’attività, l’art. 29 comma 3 recitava:
“3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”
Invece, a seguito della modifica, al testo sopra riportato, viene aggiunta la seguente frase:
“Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
Cosa comporta tutto questo? In buona sostanza, il datore di lavoro, in caso di costituzione di una nuova azienda o modifica di una esistente, dovrà aggiornare la valutazione dei rischi, che ha in testa, e dovrà adottare gli interventi finalizzati alla riduzione dei rischi valutati e, da questo momento, dovrà essere in grado di dare evidenza oggettiva di questi interventi attraverso adeguata documentazione, ben prima della predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
Gli esempi si sprecano, ma proviamo con uno semplice: rompo un trapano, vado a comprarne uno nuovo e ne scelgo uno che emette meno rumore perché era uno dei problemi che mi affliggeva con il trapano precedente. Dovrò dare evidenza documentale che, nella scelta del trapano nuovo, questo è stato uno degli elementi che mi hanno fatto optare per un modello piuttosto che per un altro. L’adempimento potrebbe anche risolversi con una nota interna all’ufficio acquisti: “nella scelta del trapano nuovo, dare particolare rilevanza al valore di rumore emesso dall’utensile privilegiando i trapani meno rumorosi”.
Per quanto riguarda le nuove attività, la modifica, riguardano l’intera attività e non solo una singola modifica giustificabile puntualmente, sembra richiamare la necessità di un documento di valutazione dei rischi preliminare all’inizio dell’attività, basato sulla conoscenza attuale dei rischi e delle procedure di lavoro, da affinarsi entro la fine dei primi tre mesi di vita dell’azienda.

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