La formazione dei lavoratori è regolamentata all’interno del D.Lgs. 81/2008 art. 37. In particolare, il comma 12 prevede che:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.“
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 è andato a specificare contenuti e modalità di erogazione della formazione.
La formazione lavoratori, allo stato attuale della normativa:
1) deve essere erogata previa comunicazione agli organismi paritetici di riferimento territoriali, preferibilmente provinciali o regionali o, solo in assenza di questi, nazionali. La mancata comunicazione, come definito da un Circolare del Ministero del Lavoro, non è sanzionata nè inficia sulla validità della formazione;
2) la formazione deve essere erogata in orario di lavoro e non deve avere oneri per i lavoratori. Ad esempio, se per seguire un corso devo recarmi presso un ente di formazione, eventuali spese di trasferimento devono essere corrisposte al lavoratore;
3) la formazione deve essere CONCLUSA entro 60 giorni dalla data di assunzione.
In virtù dell’art. 55 comma 6-bis, introdotto con il D.Lgs. 81/205 (Jobs Act), la sanzione è proporzionale al numero di persone non formate:
“6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.“
Pertanto, le sanzioni per mancata formazione sono:
1) se la formazione manca a meno di 6 persone, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
2) se la formazione manca a più di 5 persone ma meno di 11, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro;
2) se la formazione manca a più di 10 persone, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro.
In caso di contestazione dell’illecito, si applica il D.Lgs. 758/94 che prevede questo iter:
1) contestazione del reato, solitamente, mediante sopralluogo in azienda;
2) apertura di un fascicolo alla procura che viene congelato;
3) invio al destinatario di un verbale di prescrizione dove viene contestato il reato e viene definito un “periodo di adeguamento” che può essere di massimo 180 giorni. Il destinatario può richiedere, motivandola, proroga dei termini fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni;
4) entro 60 giorni dal termine del periodo indicato per adeguarsi, l’organismo di controllo verifica l’avvenuto rispetto di quanto prescritto e, in caso positivo, ammette al pagamento di un’ammenda sostitutiva della sanzione penale. L’ammenda è di un quarto della sanzione massima applicabile;
5) nel caso in cui il destinatario non dovesse adottare quanto prescritto dall’ente di controllo o non dovesse procedere al pagamento dell’ammenda sostitutiva, il procedimento passa alla Procura della Repubblica;
6) il destinatario, se dimostra di aver eliminato la causa del reato, può ancora richiedere, prima dell’inizio del processo, l’oblazione pagando metà del massimo della pena.
Sia in caso di pagamento dell’ammenda sostitutiva che in caso di oblazione, il reato non viene iscritto.
Nel caso specifico, queste sono le ammende che vengono commissionate dall’organismo di controllo a seguito di rispetto della prescrizione legata alla formazione:
1) se la formazione manca a meno di 6 persone, l’ammenda è di 1.424,80 euro;
2) se la formazione manca a più di 5 persone ma meno di 11, l’ammenda è di 2.849,60 euro;
2) se la formazione manca a più di 10 persone, l’ammenda è di 4.274,40 euro.
Gli oneri per l’oblazione sono del doppio, rispetto a quanto sopra riportato.
Davide
Ing. Fabio Rosito
Paolina
Ing. Fabio Rosito
Angela
Ing. Fabio Rosito
Stefano
Ing. Fabio Rosito
stefano
Ing. Fabio Rosito
stefano