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E’ stato emanato il D.M. L.P.S. 18 aprile 2014 con il quale vengono individuate le informazioni da trasmettere all’ organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti. Tale obbligo deriva dall’applicazione dell’art. 67 D.Lgs. 81/2008 che prevede: “Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio 1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Entro trenta giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. 3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.” Il Decreto va a definire il modello con cui attuare questa comunicazione. Dal modello allegato al decreto, si evince una netta semplificazione rispetto agli standard attualmente applicati dagli organismi di vigilanza.

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