E’ stato emanato il D.M. L.P.S. 18 aprile 2014 con il quale vengono individuate le informazioni da trasmettere all’ organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti. Tale obbligo deriva dall’applicazione dell’art. 67 D.Lgs. 81/2008 che prevede: “Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio 1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Entro trenta giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. 3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.” Il Decreto va a definire il modello con cui attuare questa comunicazione. Dal modello allegato al decreto, si evince una netta semplificazione rispetto agli standard attualmente applicati dagli organismi di vigilanza.
La notifica preliminare di inizio attività o modifica.
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