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Riportiamo di seguito le modifiche al D.Lgs. 81/2008, apportate dai decreti attuativi del Jobs Act.

Le modifiche sono, a parere dello scrivente, di ridotto impatto ad eccezione di tre specifiche:

1) lo “spostamento” dell’obbligo di formazione sulle attrezzature dall’utilizzatore all’agenzia di somministrazione, per i lavoratori interinali;

2) la possibilità per il datore di lavoro di svolgere i compiti di incaricato antincendio e primo soccorso anche in aziende con più di 5 addetti;

3) l’applicazione dele norme sulle attrezzature anche per i datori di lavoro con due conseguenza: la prima, il divieto anche per i datori di lavoro di usare attrezzature non a norma e, seconda, l’obbligo anche per il datore di lavoro della formazione sulle attrezzature, in particolare quelle specifiche quali carrelli elevatori, cestelli, escavatori ecc.

 

Abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);

L’articolo recitava:

5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.

Questa modifica, sottrae al D.Lgs. 81/2008, la prerogativa di definire i soggetti obbligati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interinali. Trattandosi di lavoratori ex art. 2, chiaramente gli obblighi, salvo diversa disposizione, rimangono in capo all’utilzizatore, identificabile quale datore di lavoro di fatto. Ricordiamo, però, che all’interno dello stesso D.Lgs. 81/2015, all’articolo 35, è prevista una disciplina particolare in materia di informazione e formazione sulle attrezzature:

4. Il somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi  per  la sicurezza e la salute connessi alle attivita’ produttive e li forma e addestra  all’uso  delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie allo svolgimento dell’attivita’  lavorativa  per  la  quale  essi  vengono assunti, in conformita’ al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81. Il contratto di somministrazione puo’ prevedere che tale obbligo  sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Modifiche ex d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

Modificato l’articolo 3

A parte una modifica a favore dei datori di laoro non imprenditori o professionisti, viene estesa l’applicazione del solo articolo 21 ai volontari anche di associazioni religiose e a coloro che svolgono attività, sempre volontaria, nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.

Modificato l’articolo 5, 6 e 12

Modifica ad alcuni organi statali. Direi di scarso interesse per datori di lavoro e professionisti.

Modificato l’articolo 28, 29

Inseriti riferimenti a strumenti per agevolare i datori di lavoro nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi. Serve ad “aprire” la normativa a progetti europei di sviluppo di strumenti informatici per la valutazione dei rischi. Ad oggi ha un’applicazione nulla.

Modificato l’articolo 34

La versione precedente prevedeva che il datore di lavoro potesse svolgere gli incarichi antincendio e primo soccorso solo nelle aziende fino a 5 addetti. Questo limite è stato rimosso.

Modificato l’articolo 53

Viene sostanzialmente eliminato il transitorio per quanto concerne il registro infortuni. Una volta che sarà emanato il decreto di cui all’articolo 8 comma 4, il registro non sarà più necessario.

Modificato l’articolo 55

Inserita la progressività nelle sanzioni in caso di mancata formazione o sorveglianza sanitaria: se l’azienda che non ha fatto la formazione ha più di 5 addetti, la sanzione raddoppia, se ha più di 10 addetti la sanzione è tripla. Queste sanzioni si applicano in caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche, mancata formazione dei lavoratori, mancata formazione dei dirigenti e dei preposti, mancata formazione dell’RLS e mancata formazione degli addetti antincendio e primo soccorso.

Modificato l’articolo 69

Inserito nella definizione di operatore anche il datore di lavoro. Conseguentemente a questa modifica, anche il datore di lavoro dovrà frequentare i corsi di formazione sull’uso delle attrezzature.

Inserito l’articolo 73-bis

Riprende valore di legge la vecchi abilitazione per le caldaie fino all’emanazione di specifico decreto.

Modificato l’articolo 87

Riguardano variazioni nelle sanzioni applicate in materia di attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico.

Modificato l’articolo 98

Inserita la possibilità di scolgere in e-learning le 28 ore del modulo normativo del corso per CSE e CSP.

Modificato l’articolo 190

Possibilità di usare la banca dati Inail per la stima preliminare del livello di rumore.

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