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Introduzione

Il D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di situazioni dove le prescrizioni riportate si applicano in maniera diversa in base alla tipologia di situazione. Queste situazioni sono individuate all’interno dell’articolo 3.

Il comma 12 richiama il caso delle imprese familiari:

Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.”

Cos’è un’impresa familiare

Prima di tutto, vediamo cosa sono le imprese familiari, andando a recuperare l’articolo 230-bis del Codice Civile, che prevede:

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

L’impresa familiare, quindi, è una particolare forma di impresa a cui i familiari partecipano non come meri subordinati ma come parte attiva dell’impresa stessa sia per quanto concerne gli investimenti che le decisioni da prendere. Ha, quindi, senso la previsione del D.Lgs. 81/2008 che, nei confronti dei collaboratori familiari, applica le prescrizioni previste per i lavoratori autonomi.

Se le caratteristiche dell’impresa familiare:

– partecipazione agli utili;

– partecipazione ai beni acquistati;

– partecipazione agli incrementi dell’impresa;

Non dovessero essere tutti contestualmente rispettati, si tratterebbe di un’altra forma di collaborazione e come tale andrà trattata.

Per poter avere un’impresa familiare, è necessario “atto pubblico o con scrittura privata autenticata” (art. 5 D.P.R. 29/09/1973, n. 59 come modificato dall’art. 9 Legge 2 dicembre 1975, n. 576).

L’impresa familiare è incompatibile con altre forme societarie in quanto limitano il potere decisionale e di partecipazione agli utili che sono il fondamento dell’impresa familiare.

Quali sono gli obblighi applicabili ai caollaboratori familiari

Appurato che l’impresa è configurabile come impresa familiare, si può decidere, per il singolo collaboratore familiare, di applicare il solo articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 che prevede, come obblighi:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Mentre prevede, ma solo come facoltà:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”

Se l’impresa è costituita esclusivamente dal legale rappresentante e da collaboratori familiari, non sarà obbligatorio procedere alla valutazione dei rischi, attivazione della sorveglianza sanitaria e formazione, salvo casi particolari quali l’abilitazione come operatore addetto all’uso di attrezzature di lavoro previste dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

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