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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 69/2013, diventano definitive le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/2008 dall’articolo 32 del Decreto sopra indicato. Queste, rispetto al Decreto uscito a giugno, hanno subito ulteriori modifiche in fase di approvazione.
Di seguito, una relazione delle principali modifiche e come queste andranno ad impattare sulla principale norma in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
1) Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD): rimandiamo all’approfondimento specifico, ma vi è una sostanziale estensione delle esclusioni fin ad ora applicate alle sole associazioni di volontariato, ovvero l’equiparazione del volontario della ASD ad un lavoratore autonomo.
2) Semplificazioni nella gestione dei lavori in appalto: in caso di lavori in appalto con compresenza di personale di aziende diverse, il datore di lavoro deve predisporre il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza). La semplificazione modifica il numero di giorno sotto il quale questo documento può non essere redatto: si passa dai 3 giorni ai 5 giorni – uomo, salvo rischio di incendio elevato, lavori in spazi confinati e altre situazioni particolari. Questa modifica è applicabile da subito. Inoltre, nel caso il cui l’attività del committente e dell’appaltatore dovessero essere a rischio basso, invece di redigere il DUVRI, il committente potrà nominare un incaricato addetto al controllo e alla cooperazione con l’appaltatore stesso. Per ora, questo non è applicabile in assenza del decreto che definisce quali categorie sono da ritenersi a basso rischio.
3) Semplificazione della valutazione dei rischi: il decreto prevede la possibilità, per le famigerate aziende a rischio basso da definirsi con apposito decreto, di “dimostrare” l’avvenuta valutazione dei rischi con modi da definire, anch’essi, con apposito decreto. In sostanza, una volta emanati i decreti applicativi, il datore di lavoro di aziende a basso rischio potrà essere esonerato dalla valutazione dei rischi, fatto salvo adempimenti, immagino formali, che possano dimostrare che il datore di lavoro ha effettivamente valutato i rischi. Questa modifica non sarà applicabile fino all’emanazione dei decreti attuativi.
4) Semplificazione della comunicazione di inizio/modifica dei locali di lavoro: l’art. 67 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di segnalare all’ASL competente per territorio, ufficio Prevenzione, l’avvio di un’attività industriale dove siano addetti più di 3 soggetti. Questa comunicazione doveva essere un atto a parte rispetto agli altri iter autorizzativi. Ora, nel caso in cui i dati previsti per questa segnalazione, siano già presenti in altre comunicazioni effettuate, sarà lo stesso ente ricevente ad inoltrarli all’ASL, senza che il datore di lavoro debba ripetere certe indicazioni. Previsa anche l’emanazione di un decreto che regolerà la segnalazione ex art. 67 e i modelli da utilizzare che diventeranno, così, uguali per tutte le ASL italiane. Sebbene questa modifica sia immediatamente attuabile, è da capire se gli enti riceventi sono già in grado di inoltrare i dati necessari all’ASL.
5) Semplificazione per le verifiche periodiche delle attrezzature: la prima verifica rimane di competenza, primariamente, dell’INAIL ma si riducono i tempi del suo intervento che, ora, deve avvenire entro 45 giorni, altrimenti il datore di lavoro può avvalersi di enti privati. Per quanto concerne le verifiche successive, queste possono essere affidate anche direttamente agli enti privati, senza più passare dall’ASL/ARPA. Rimane da capire come questa modifica si concilia con i decreti attuativi usciti nel corso degli ultimi anni e la modulistica di riferimento.
6) Semplificazioni in materia di lavori edili: viene estesa l’esclusione dal Titolo IV (Cantieri e temporanei e mobili) delle attività impiantistiche. Se, prima, l’esclusione riguardava la manutenzione di impianti elettrici, elettronici, del gas ecc. ora l’esclusione vale anche per l’installazione, a meno che queste non richiedano lavori edili o di ingegneria civile (allegato X). Tuttavia, a seguito dei ripetuti incidenti nel settore, il Titolo IV viene esteso anche alle attività di spettacolo, da definirsi, però, con apposito decreto attuativo. Sono previsti anche modelli standard, sulla scia di quanto successo per il documento di valutazione dei rischi, anche per piani di sicurezza e coordinamento, piani sostitutivi e piani operativi di sicurezza.
7) Semplificazione nella comunicazione di superamento dei limiti: nel caso in cui, nello svolgimento dell’attività, si superassero i limiti previsti per la concentrazione di agenti chimici dispersi, da ora, la comunicazione all’organo di vigilanza può avvenire telematicamente. Stessa cosa nel caso dei cancerogeni e mutageni, per i biologici e per la notifica delle attività di rimozione dell’amianto.
8) Semplificazioni in materia di comunicazione degli infortuni: a decorrere dal 20/02/2014, non sarà più obbligatorio comunicare gli infortuni anche alla pubblica sicurezza. In questo modo, rimarrà la sola comunicazione all’INAIL, in via telematica.
9) Semplificazioni per lavori di breve durata: nel caso di lavoratori che dovessero essere impiegati per meno di 50 giorni nell’anno solare, sono previste semplificazioni ancora tutte da definire in appositi decreti applicativi. Più che una semplificazione, è una dichiarazione di intenti.
10) Semplificazioni in materia di formazione: in buona sostanza, viene riconosciuta la possibilità di essere esentati totalmente o parzialmente da percorsi formativi o di aggiornamento, che prevedano contenuti già trattati in corsi a cui il soggetto ha già partecipato. Ottima modifica da mettersi in pratica con apposito accordo della Conferenza Stato Regioni.

Conclusioni: più che un vero decreto di modifica, gli innumerevoli decreti attuativi a cui questo decreto rimanda, lo rendono una carta degli intenti, ottimi intenti, ma di scarsa applicabilità. Vedendo poi i tempi di emanazione dei decreti previsti dal D.Lgs. 81/2008 che, a distanza di poco meno di 5 anni e mezzo, non sono ancora stati completati, pone seri dubbi che queste modifiche possano realmente diventare effettive e avere un impatto positivo. Non ci resta che aspettare fiduciosi.