Esonero dalla redazione del DUVRI: una trappola in cui non si deve cadere

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Il comma 3-bis dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 permette di non redigere il DUVRI nei seguenti casi:
1) mera fornitura di materiali e attrezzature;
2) servizi di natura intellettuale;
3) lavori di entità inferiore a 5 gg*uomo/anno anche non continuative.
Eppure, dietro questo “sconto” si nasconde una trappola in cui è facile che i datori di lavoro e i consulenti cadano rischiando di non gestire correttamente certe situazioni e neanche rispettare le norme applicabili.

Per capire meglio, dobbiamo iniziare spiegando cos’è in realtà il DUVRI. Il DUVRI viene indicato all’art. 26 comma del D.Lgs. 81/2008 in questo modo:
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.
Come si evince dal testo stesso, quindi, la redazione del DUVRI è il modo che il datore di lavoro deve utilizzare per collaborare e coordinare gli interventi con gli appaltatori.
Ma allo sconto dalla redazione del DUVRI, non corrisponde un analogo sconto rispetto alla previsione del comma 2 che prevede:
“2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”
Tale previsione permane e, quindi, deve in qualche modo essere attuata dal datore di lavoro committente in qualche modo:
1) inserendo nel DUVRI anche le attività per le quali potrei usufruire dello sconto;
2) predisponendo verbali di coordinamento con gli appaltatori al fine di dimostrare la collaborazione e il coordinamento e gestire gli inevitabili rischi da interferenze che possono comunque esplicarsi nello svolgimento dell’attività.
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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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