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E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2022 che riporta alcune limitazioni al regime di riscaldamento, volto a ridurre i consumi di gas:

  1. riduzione del periodo di riscaldamento annuale e durata: i riscaldamenti, potranno essere accesi solo 8 giorni dopo la normale data prevista e dovranno essere spenti 7 giorni prima della data prevista. Questi i periodi per la stagione 2022/23:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

2. la temperatura massima viene abbassata di 1 grado:

a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Sono previste alcune deroghe per necessità produttive o per edifici con presenza di impianti fotovoltaici.

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