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Il “Decreto del Fare” (Legge 98/13) ha apportato sostanziali cambiamenti per quanto riguarda gli obblighi del mondo associativo. <br/>
Prima di questo decreto solo le associazioni di volontariato, con statuto conforme alla legge 266/91, non erano obbligate a redigere il DVR e a frequentare i corsi di formazione; tali realtà erano equiparate ai lavoratori autonomi ed i loro obblighi erano limitati all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (utilizzo di DPI adeguati, di attrezzature di lavoro conformi al titolo III della 81/08, tessera di riconoscimento per attività in regime di appalto e subappalto).
Le associazioni sportive dilettantistiche erano invece soggette a tutti gli obblighi del decreto 81, compresa la redazione del DVR e la frequenza ai corsi di formazione. Un impegno gravoso per molte di queste realtà, soprattutto per quelle di piccolissime dimensioni. La Regione Piemonte nel 2012, per sgomberare il campo da equivoci, aveva ribadito tali obblighi rispondendo ad un quesito pubblicato nella sezione FAQ del gruppo di lavoro “info.sicuri”.
Ora il Decreto del Fare – Legge n. 98/2013 definisce in modo più particolareggiato e dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e soggetti ai soli obblighi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Grazie a tale decreto le associazioni sportive dilettantistiche non saranno più obbligate a redigere il DVR e a organizzare corsi di formazione. Si badi bene, però, che le “facilitazioni” degli adempimenti di sicurezza (di fatto ogni volontario è responsabile di quel che fa, in quanto equiparato ad un lavoratore autonomo), non si applicano affatto in modo generalizzato a tutti quei soggetti che prestano la propria attività “in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289”, ma solo a quelli tra questi soggetti che anche “prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”.
Quindi nessuna facilitazione per chi presta la propria attività con contratto e con retribuzione, essendo questi sportivi, ad esempio, lavoratori dipendenti a tutti gli effetti. Peraltro qualora questi volontari (“prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”) operino in luoghi ove vi sia un datore di lavoro (o più di uno) con propria organizzazione lavorativa, subentrerà a carico di detto datore di lavoro il rigoroso obbligo di trasferire ad ognuno di loro una dettagliata e specifica informazione suoi rischi specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza adottate in tali ambiti lavorativi.

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