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La G.U. n. 162 del 13 luglio 2012 pubblica la LEGGE 12 luglio 2012, n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
Il decreto prevede due modifiche:
1) vengono accorciati i tempi tra l’entrata in vigore del modello semplificato (previsto per settembre, vedasi news) e il termine per l’accettabilità dell’autocertificazione: queste tempo passa da 18 mesi a 3 mesi;
2) la scadenza del 30 giugno, prevista dal D.Lgs. 81/2008 già nella prima versione, viene prorogata al 31 dicembre.

Ne consegue che tutte le aziende, comprese quelle sotto i 10 addetti, entro fine anno dovranno essere in possesso del documento di valutazione dei rischi. Il documento potrà essere redatto in qualsiasi forma, purché rispettosa di quanto previsto agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, e, per le aziende sotto i 50 addetti, potrà ricalcare il modello semplificato, in via di definizione.

TESTO COORDINATO:
Art. 1
01. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “entro quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro cinquantacinque mesi”.
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2,”;
b) le parole da: “; decorso” a : “decreto” sono soppresse; b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione”.
2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.

Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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