Share Button

Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il D.M. 02/09/2021 che introduce alcune novità in materia di gestione delle emergenze all’interno delle aziende. Il Decreto, che entrerà in vigore dopo un anno, fa parte del gruppo di decreti che stanno modificando il D.M. 10/03/1998.
Analizziamo insieme le principali novità che riguardano la formazione antincendio e la gestione delle emergenze (piano di emergenza, informazione, prove di evacuazione).

1. Piano di emergenza: l’obbligo di redazione del piano di emergenza e, conseguentemente della prova di evacuazione annuale, viene esteso ai luoghi aperti al pubblico all’interno dei quali possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente. Rimangono le altre condizioni: attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco o attività con più di 10 lavoratori;
2. Spariscono le istruzioni antincendio per le attività per le quali non è previsto il piano di emergenza ma viene previsto che le misure di gestione delle emergenze, in questi casi, vadano incluse nel DVR;
3. Introdotto l’obbligo di aggiornamento della formazione degli incaricati ogni 5 anni;
4. Docenti per i corsi di formazione antincendio: per poter svolgere la docenze in corsi per incaricati antincendio, i docenti devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore e possedere almeno uno di questi requisiti:
a. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti antincendio: se l’esperienza riguarda la sola parte pratica, il docente è qualificato per la pratica, analogamente, per la parte teorica. Se dimostra almeno 90 ore per la teoria e altre 90 ore per la pratica, il docente potrà svolgere entrambe le parti;
b. Aver frequentato corso per docenti tipo A (60 ore) teorico/pratici erogato dai VVF o, se solo docente per la teoria, di tipo B (48 ore) che può essere usufruito mediante partecipazione parziale al corso di tipo A. Se un docente vuole qualificarsi solo per la parte pratica, ,il corso è di tipo C (28 ore) che non può, però, essere ottenuto mediante partecipazione parziale al corso di tipo A;
c. Essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno e aver frequentato il corso per docenti, limitatamente alle sole parti pratiche. Non necessaria la formazione pratica per i docenti della sola parte teorica;
d. Ex Vigili del Fuoco.
5. Per i docenti, sono previsti specifici corsi di aggiornamento della durata di almeno 16 ore, di cui almeno 4 di pratica, nell’arco di 5 anni. I corsi di aggiornamento possono essere in FAD anche asincrona;
6. Il decreto entra in vigore dopo un anno (04/10/2022) e saranno validi i corsi programmati, prima di quella data, anche se realizzati nel rispetto del D.M. 10/03/1998, purché svolti entro 6 mesi (04/04/2023);
7. Il primo aggiornamento degli incaricati deve essere effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento effettuata. Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono passati più di 5 anni dall’ultima formazione, l’aggiornamento va erogato entro 12 mesi;
8. Ammessa la FAD sincrona per la parte teorica;
9. Tra le attività a rischio elevato (ora chiamate di tipo 3) entrano gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti;
10. Corso attività a rischio basso (ora tipo 1): inserita l’esercitazione pratica con l’uso di estintori;
11. Aggiornamenti: 2 ore per il rischio basso (ora tipo 1), 5 ore per il rischio medio (ora tipo 2), 8 ore per il rischio elevato (ora tipo 3);
12. Piccole modifiche alle attività ex allegato X che richiedono l’esame dei Vigili del Fuoco. Vengono inseriti:
a. Campeggi e villaggi turistici con oltre 400 persone;
b. Interporti di superficie superiore a 20,000 mq;
c. Aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime ma solo se superano i 5.000 mq.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *