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L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha sancito e normato l’obbligo di formazione e addestramento per tutti “i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari”.
Lo stesso Accordo riporta l’elenco delle attrezzature per le quali vige l’obbligo, la durata e le modalità di erogazione della formazione e addestramento, i requisiti dei formatori e degli enti formatori.
Ci soffermiamo su un tema importante che è quello del riconoscimento della formazione pregressa. Questo perché, molto prima dell’emanazione dell’Accordo, le aziende si erano già attrezzate per formare coloro che usano attrezzature particolari, in quanto l’obbligo vigeva già dal 1994.
L’Accordo Stato Regioni prevede tre possibili situazioni relative alla formazione pregressa:
1) corsi di durata pari a quella prevista dall’Accordo nei quali è stata svolta una parte teorica, una parte pratica ed è stata somministrata la verifica di apprendimento;
2) corsi di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo nei quali è stata svolta una parte teorica, una parte pratica ed è stata somministrata la verifica di apprendimento;
3) corsi di qualsiasi durata ma senza verifica di apprendimento. Per quanto concerne il punto 3, si ritiene, sebbene non sia indicato, che corsi privi della parte pratica siano inammissibili dal punto di vista del riconiscimento della formazione pregressa. Per quanto concerne la validità della formazione pregressa a seconda di quale delle tre situazioni ci troviamo ad affrontare:
1) il corso ha validità per 5 anni a partire dalla data di effettuazione della verifica di apprendimento;
2) entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo dovrà essere effettuato il corso di aggiornamento di 4 ore. La scadenza è quindi il 15/03/2015. Dalla data dell’aggiornamento, scattano i 5 anni entro cui ripetere l’aggiornamento;
3) entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo dovrà essere effettuato il corso di aggiornamento di 4 ore e la verifica di apprendimento. La scadenza è quindi il 15/03/2015. Dalla data dell’aggiornamento, scattano i 5 anni entro cui ripetere l’aggiornamento.
Per poter riconoscere la formazione pregressa è necessario essere in possesso del registro con l’elenco dei partecipanti e le firme, nominativi dei docenti e firme, contenuti del corso, ora di inizio e fine del corso, esiti della valutazione teorica e pratica.
Si ricorda, infine, che la formazione sulle attrezzature previste dall’ASR 22/02/2012 deve essere erogata da organismi abilitati, tra cui gli enti di formazione accreditati con specifiche esperienze ovvero almeno tre anni sulla formazione delle attrezzature o sei anni sulla formazione in materia di sicurezza. I docenti dovranno avere almeno tre anni di esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per le parti teoriche, e di almeno tre anni “sulle tecniche di utilizzazione delle attrezzature”.

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