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In data 15 settembre, il Senato ha approvato in via definitiva il D.L. 23/07/2021, n. 105 con il quale fu introdotto l’obbligo del certificato verde per accedere ad alcune attività.
Il Decreto è stato convertito con modifiche, spiegate di seguito.

1. ora è nel Decreto l’esclusione dell’obbligo di certificato verde per la fruizione dei servizi di ristorazione delle strutture ricettive, limitatamente agli ospiti delle strutture stesse;
2. escluso l’obbligo di certificato verde per coloro che accedono ai centri termali come prestazione rilevante nei livelli di assistenza;
3. per le segre, con spazi privi di varchi di accesso, non è necessario il controllo del certificato verde ma la responsabilità di possederlo è in capo esclusivamente all’utente;
4. è fatto divieto di utilizzo esteso del certificato verde a meno che questo non sia disposto con legge dello Stato;
5. inserita la possibilità di ottenere il certificato verde anche con test salivare;
6. per l’acecsso al pronto soccorso, salvo condizioni di urgenza, è necessario sottoposri al test antigenico;
7. estesa a 12 mesi la validità del certificato verde;
8. possibilità, per coloroc he sono in possesso di certificazione verde, di visitare i familiari all’interno delle RSA;
9. prevista la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale anche in farmacia.

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