Share Button

Introduzione

L’Alternanza Scuola Lavoro è un istituto nato nel 2005 con il D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005.

Ma è con la c.d. “Buona Scuola” Legge 107/2015 che, all’articolo 1, dal comma 33 al comma 43, ne vengono regolamentate nel dettaglio le modalità di realizzazione.

Non sono mancati, però, casi di abusi di questo istituto e casi di infortuni anche gravi a danno degli studenti. Diventa, quindi, essenziale, comprenderne le meccaniche per poterle governare.

L’elemento essenziale è la “convenzione“: l’alternanza scuola lavoro si basa su una convenzione (comma 40) che le scuole stipulano con le strutture che ospiteranno gli studenti. All’interno della convenzione, sono riportate le regole che legano questi due soggetti. Scrivere una convenzione adeguata significa ridurre significativamente i rischi. Tuttavia, rimane un capitolo importante: l’assegnazione di risorse e competenze necessarie per mettere in atto le misure necessarie.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005;

Legge 107/2015;

MIUR “Chiarimenti interpretativi” ed. marzo 2017;

Circolare Inail n. 44 del 21/11/2016;

MIUR “Guida operativa per la scuola” 05/10/2015.

Come si applica la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in caso di alternanza scuola lavoro?

L’attività in alternanza scuola lavoro avviene in subordinazione del datore di lavoro dell’impresa ospitante di cui lo studente diventa lavoratore a tutti gli effetti ex art. 2 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/08. Questo determina, per il datore di lavoro della struttura ospitante, l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi previsti all’interno del D.Lgs. 81/2008 anche per quanto concerne lo studente. Tra questi:

a.      Sorveglianza sanitaria nel caso in cui la mansione prevista per lo studente lo richieda. Se la visita medica è generale, potrà essere svolta anche dall’istituzione scolastica per mezzo di convenzioni territoriali, mentre rimane in carico all’ospitante, eventuali esami di dettaglio legati a specifici rischi lavorativi (es. rumore, rischio chimico);

b.      Formazione, informazione e addestramento. Anche in questo caso, al fine di incentivare la partecipazione delle aziende, la Guida del MIUR, invita le scuola a stipulare convenzioni con enti per la formazione generale e specifica in modo da poter sollevare la struttura ospitante da questo impegno finanziario;

c.      Fornitura di adeguati DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) individuati per la mansione svolta dallo studente, all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Questo punto è confermato dal quesito 10 dei “Chiarimenti interpretativi” – MIUR – Marzo 2017, dove viene indicato l’obbligo, per il datore di lavoro ospitante, di fornire i necessari DPIU, a meno di diversa decisione all’interno della convenzione;

d.      Attrezzature: la struttura ospitante deve fornire tutte le attrezzature per lo svolgimento dell’attività e le conoscenze necessarie. Ne consegue che, la struttura ospitante, sarà obbligata al rispetto delle indicazioni di cui al Titolo III, inerente le attrezzature, e per l’addestramento necessario da erogare allo studente.

Si segnala, in merito a quanto sopra, che in caso di lavoratore autonomo, impresa familiare, associazione sportiva dilettantistica, associazione di volontariato, struttura religiosa con solo volontari, per le quali il D.Lgs. 81/2008 prevede, all’articolo 3, la sola applicazione dell’articolo 21, l’arrivo di uno studente in alternanza scuola lavoro, determina la decadenza dell’esonero e l’applicazione dell’interno decreto. Pertanto, nei casi succitati, l’impresa o il lavoratore autonomo, dovranno procedere a individuare RSPP, Medico competente se applicabile, predisporre il documento di valutazione dei rischi ecc.

Sono a capo, invece, del dirigente scolastico, le denunce di infortunio e malattie professionali (Circ. Inail 44 21/11/2016).

La Guida Operativa per le scuole, prevede che sia in capo all’istituto “verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi.”. Ne consegue che l’istituto non dovrà solo attivare la convenzione ma farsi parte attiva anche nel verificare che la struttura ospitante rispetti le condizioni di sicurezza. Questo non può che avvenire mediante una sorta di verifica di idoneità tecnico professionale, come capita per le imprese appaltatrici, e mediante sopralluoghi presso la sede di svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro. Questo, però, richiede necessariamente che le persone incaricate di questa attività possano attingere a risorse e competenze, interne ed esterne all’istituto, in grado di poter effettuare questa attività.

In quest’ottica, la guida richiama l’importanza di attivare convenzioni con soggetti per quanto concerne la formazione, sorveglianza sanitaria e la copertura assicurativa dell’allievo.

Tutor interno (art. 5 comma 2 D.Lgs. 77/05)

E’ il docente (non possono essere soggetti esterni Chiarimenti interpretativi Marzo 2017) che viene incaricato, per l’istituto scolastico, di occuparsi della convenzione e della sua applicazione. Ruoli e responsabilità sono determinati all’interno della convenzione.

E’ di primaria importanza che, nel definire proprio i compiti del tutor, si tenga conto delle risorse disponibili e delle competenze necessarie per svolgere questo compito. Assegnare importanti responsabilità ad un soggetto privo di adeguata formazione e senza un adeguato stazionamento economico, fosse anche solo per pagare i trasferimenti necessari e le ore di lavoro, possono determinare scarsa efficacia con gravi rischi sia per l’istituto che per il tutor.

Se, all’interno della convenzione saranno previste attività di vigilanza da parte del tutor interno, questi svolgerà i compiti di preposto e dovrà essere formato come tale. E’ una figura essenziale in quanto sarà il soggetto che collaborerà con il dirigente per valutare le strutture con cui stipulare o rinnovare una convenzione. Il tutor interno dovrà dimostrare competenza circa: organizzazione del lavoro, basi di contrattualistica, basi di gestione del personale, conoscenze specifiche tecniche legate alla tipologia di strutture ospitanti, conoscenze di sicurezza sul lavoro per renderlo in grado di valutare l’affidabilità delle strutture ospitanti. In questo ambito, si consiglia di predisporre, all’interno delle schede di valutazione, anche elementi specifici legati alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Tutor esterno (art. 5 comma 3 D.Lgs. 77/05)

E’ il soggetto, facente parte della struttura ospitante o esterna ad essa, che fungerà da riferimento per l’istituto e che seguirà il percorso dello studente. Questo, fatto salvo che si tratti di funzioni prettamente amministrative, sarà individuabile come preposto. A questo spetta il compito di garantire adeguata formazione e informazione dello studente circa i rischi specifici aziendali.

Comportamento dello studente

All’interno della convenzione, viene anche inserito il patto formativo, destinato allo studente, dove è importante andare a indicare regole comportamentali che lo studente deve rispettare durante il periodo di alternanza. Qui si deve fare riferimento, specificatamente, ai contenuti dell’articolo 20 che andranno ad essere esplicitati e integrati con elementi specifici definiti dai due soggetti: istituto e struttura ospitante.

Attività da mettere in atto

a.      All’interno della convenzione inserire elementi specifici legati ad una sorta di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese ospitanti, come già succede per gli appalti. Si dovrà richiedere: copia della visura camerale valida, copia del documento di valutazione dei rischi (all’interno del quale deve essere richiamata la presenza di studenti in alternanza scuola lavoro con specifiche indicazioni sui rischi legati a questa specifica “tipologia contrattuale”), autocertificazione di aver provveduto ad adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 con indicazione del nominativo di: Datore di lavoro, RSPP, Medico competente, RLS, nome del tutor e che questi sono adeguatamente formati per svolgere i compiti loro assegnati;

b.      Verificare che, all’interno del documento di valutazione dei rischi, siano riportati le indicazioni relative ai rischi legati alla specifica tipologia contrattuale legata proprio all’alternanza scuola lavoro. La valutazione dei rischi dovrà prevedere un percorso di addestramento e una vigilanza costante dell’allievo durante la permanenza in azienda;

c.      All’interno del patto formativo, inserire le regole per lo studente, derivate dall’articolo 20, ma esplicitate con specifico richiamo alle attività che andrà a svolgere. Al suo interno, la struttura ospitante dovrà inserire elementi specifici legati all’informazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

d.      Nominare il tutor interno come preposto e garantirgli risorse e competenze per poter valutare l’andamento dell’alternanza anche attraverso un piano di audit periodici sul luogo di svolgimento dell’attività di alternanza;

e.      Segnalare all’RSPP e all’RLS qualsiasi nuova convenzione e fornire loro risorse per effettuare eventuali sopralluoghi volti a valutare le condizioni di sicurezza in cui si svolge l’alternanza;

f.       Prevedere un sistema di verifica presso la sede dell’azienda ospitante, circa le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori e rispetto della convenzione e del patto formativo.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *