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Come previsto, nella seduta del 25 luglio, la Conferenza Stato Regioni ha approvato le Linee guida interpretative sugli Accordi del 21 dicembre 2012 relativi alla formazione dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Il documento, piuttosto corposo, riporta, principalmente, estratti degli Accordi coordinati con gli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008, senza fornire elementi particolarmente innovativi.
Riportiamo di seguito i contenuti che, secondo noi, sono di vera novità contenuti all’interno delle suddette Linee guida:
1) viene ribadita che la formazione dei lavoratori autonomi e imprese familiari, e anche dei volontari, è una facoltà e non un obbligo, ad eccezione di obblighi derivanti da specifiche disposizioni di legge quali i lavori in spazi confinati. Aggiungo io, fatto salvo i lavori in appalto presso cantieri temporanei e mobili, dove il committente per qualificare il lavoratore autonomo deve acquisire la documentazione attestante la formazione;
2) come previsto, quando l’Accordo sulla formazione dei lavoratori, prevede che la formazione normata nel suddetto Accordo “è distinta da quella prevista ai titoli successivi al I”, le linee guida specifica che deve intendersi relativamente alla formazione di figure specifiche (ponteggisti, lavoratori che rimuovono amianto) e relative alla formazione di addetti all’uso di attrezzature particolari. Restano inclusi nella formazione normata (8,12 o 16 ore) i rischi lavorativi, sebbene normati ai titoli successivi al I, quali rischi fisici, uso dei VDT, movimentazione manuale dei carichi ecc.; 3) le linee guida specificano che la durata minima della formazione va considerata relativa alla singola mansione lavorativa e non interamente su tutta l’azienda. Ovvero, a seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro definisce la durata minima della formazione per ogni mansione, tenendo conto della specifica attività svolta e dei rischi a cui, chi svolge la specifica mansione, è esposto. E’ un punto molto ragionevole che, però, cozza con il contenuto dell’Accordo che permetteva solo per gli impiegati che non accendano, neanche saltuariamente, al reparto di fare il corso a rischio basso nei reparti a rischio elevato. Ritengo che la valutazione dei rischi sia il vero terreno su cui fondare i contenuti e, quindi, la durata minima (e non il contrario) della formazione del singolo lavoratore;
4) la data di entrata in vigore degli Accordi, da cui discendono gli aggiornamenti e il periodo transitorio, è la data di pubblicazione, ovvero l’11 gennaio 2012;
5) viene ribadita, senza dare le risposte sperate, la collaborazione con gli enti bilateriali e gli organismi paritetici. Ritengo che l’unico elemento degno di nota, sia la precisazione che la richiesta di collaborazione la può fare anche l’ente formativo e non necessariamente il datore di lavoro, anche via email e non obbligatoriamente mediante raccomandata. Per il resto, viene ribadito quanto riportato nelle recenti e non circolari riguardanti gli enti bilaterali e gli organismi paritetici. Per le aziende con più sedi sul territorio, l’organismo a cui fare la comunicazione è quello relativo al territorio in cui si trova la sede legale;
6) per quanto concerne l’e-learning, viene ribadito che non è la mera fruizione di contenuti. Interessante è che la verifica finale, che l’Accordo prevede che venga fatta in presenza, può avvenire anche mediante videoconferenza;
7) nel caso di lavoratori, dirigenti e preposti, già formati, che abbiano frequentato i rispettivi corsi da più di 5 anni, il termine entro il quale procedere all’aggiornamento è di 12 mesi dall’entratra in vigore, ovvero 11 gennaio 2013. IMPORTANTISSIMO: diversamente da quanto intesa da molti, me compreso, nel caso dei preposti, l’aggiornamento è di 6 ore comprendenti sia la figura del preposto che quella di lavoratore. Viene ribadito, invece, che per i datori di lavoro già formati con la precedente normativa (D.M. 16/01/1997), i cinque anni entro cui procedere all’aggiornamento, decorrono dalla data di pubblicazione dell’Accordo (11/01/2012) e non dalla data di effettuazione del corso; riguardo, sempre, l’aggiornamento dei datori di lavoro, le linee guida specificano che si può ottenere crediti anche partecipando a conferenze e convegni, ma per un massimo di 1/3 delle ore necessarie; i 2/3 delle ore previste di aggiornamento, dovranno essere ottenute partecipando a corsi in aula;
8) anche se non oggetto degli Accordi a cui le linee guida si riferiscono, l’ultimo capitolo è dedicato all’aggiornamento degli RSPP e ASPP. In questo viene specificato, come ormai considerato assodato, che i cinque anni entro cui completare l’aggiornamento di coloro che sono stati esonerati in base al D.Lgs. 81/2008 dalla frequenza ai moduli A e B, ad esempio i laureati in ingegneria e architettura, partono dal 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del TUS; la scadenza, solo per questi soggetti è, quindi, il 15 maggio 2013. Viene, inoltre, specificato che, il mancato aggiornamento non determina la perdita dei requisiti ma solo la loro sospensione, fino al raggiungimento delle ore necessarie. Nel periodo di sospensione, il soggetto non può svolgere i compiti di RSPP.