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Con nota prot. 12255/a1409B del 14/04/2020, la Regione Piemonte equipara la formazione in videoconferenza in modalità sincrona, con la formazione in presenza.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sicurezza-sul-lavoro/covid-19-formazione-distanza-materia-salute-sicurezza-lavoro

Contatta il tecnico STI di riferimento per concordare il calendario di erogazione dei corsi a distanza

La formazione a distanza è regolamentata dall’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 che, tra le modalità di erogazione, include anche la formazione sincrona in videoconferenza o webinar, assimilandola alla formazione in elearning asincrona, ovvero erogata non in diretta ma fruendo di contenuti registrati.

SOLO PER IL PERIODO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS, LA REGIONE PIEMONTE ASSIMILA LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA CON LA FORMAZIONE IN PRESENZA

Questo permette di poter erogare a distanza, ma solo in modalità sincrona, questi corsi, altrimenti erogabili solo in presenza:

  • datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di SPP;
  • RSPP modulo B generale, SP1, SP2, SP3, SP4, modulo C;
  • RLS corso iniziale e aggiornamento;
  • Antincendio, limitatamente alla parte teorica;
  • Primo soccorso, limitatamente alla parte teorica. Si segnala che l’aggiornamento, in accordo con quanto previsto dal D.M. 388/03, riguardando la sola parte pratica, non potrà svolgersi a distanza;
  • Preposti;
  • Lavoratori rischio medio e alto;
  • Addetti alla conduzione di attrezzature (carrelli elevatori, PLE, mezzi movimento terra ecc.) per la sola parte teorica e l’aggiornamento, se non si prevede l’esecuzione di attività pratiche;
  • Ponteggi, per la sola parte teorica;
  • Posizionamento mediante funi, per la sola parte teorica;
  • Segnaletica stradale, per la sola parte teorica;
  • CSE/CSP.

Assimilando a formazione in presenza, la formazione in videoconferenza, possono essere erogati con questa modalità, anche da soggetti non abilitati ex ASR 07/07/2016, quindi anche dal datore di lavoro se in possesso dei requisiti:

1. lavoratori modulo generale e specifico rischio basso;

2. dirigenti;

3. aggiornamento lavoratori, dirigenti, preposti.

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