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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 17/03/2020, il Decreto Legge detto “Cura Italia” volto a fronteggiare l’emergenza da Coronovirus. Il decreto è immediatamente efficace e ha una durata di 60 giorni salvo conversione in legge.
Tralasciando gli importantissimi elementi legati al sostegno a imprese, famiglie, lavoratori autonomi, ci soffermiamo sui provvedimenti legati alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Analizziamo gli articoli che hanno un impatto per le imprese, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
A fronte della scarsità di mascherine marcate CE, FFP2 e FFP3, l’articolo consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni legate alla certificazione del prodotto. In particolare, tutti i DPI di III categoria vanno certificati con l’avvallo di un organismo abilitato esterno. A fronte dell’emergenza, sarà possibile produrre, importare e vendere mascherine senza seguire l’iter di certificazione previsto.
Per avere la deroga, i produttori devono inviare all’ISS e all’INAIL un’autocertificazione di assunzione di responsabilità attestante le caratteristiche tecniche della mascherina e il rispetto dei requisiti di sicurezza. L’ISS e l’INAIL daranno, entro 3 giorni, l’avvallo o meno alla produzione e commercializzazione.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
Per i lavoratori che non possono mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
L’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 trasferisce ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Art. 45 (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)
Per garantire la continuità delle attività per l’esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull’intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
Rimane l’obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l’aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto non contiene alcuna previsione di sospensione delle scadenze della formazione e delle visite mediche.

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