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Con questo articolo, desidero accompagnare il lettore all’analisi di quella che è la principale conseguenza della valutazione dei rischi e redazione del documento di valutazione dei rischi: il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Nonostante questo, spesso, nei documenti di valutazione questo importante elemento è realizzato in maniera non adeguata nè tantomeno porta alla reale implementazione di quanto pianificato, svuotando così la valutazione dei rischi del suo significato principale

Iniziamo la nostra trattazione, partendo dalla normativa, per comprendere al meglio cosa è il miglioramento e da dove deriva. L’articolo 2 comma 1 lettera q, definisce cos’è la valutazione dei rischi:

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Se, ormai, tutte le aziende si sono dotate di un DVR, non tutte ne hanno veramente realizzato le finalità sopra riportate.

All’interno di questa definizione, è riportato il motivo sostanziale per il quale viene fatta la valutazione dei rischi: “individuare le misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza“.

La mancanza del programma di miglioramento, è quindi una grave mancanza che rende il processo di valutazione dei rischi pressochè inutile, oltre a non conforme alla normativa.

In sostanza, la valutazione dei rischio ha lo scopo di:

1) individuare le misure atte al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;

2) programmarli nel tempo.

1. Individuazione delle misure atte al miglioramento

Il primo passo è andare a individuare quali sono le possibili misure che potrebbero portare un miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori. Per farlo, dobbiamo prima capire e analizzare la situazione di partenza attuale per poter capire cosa andare a implementare.

In questa fase, la valutazione dei rischi è chiaramente essenziale. Ricordiamo, infatti, che l’articolo 28 comma 2 lettera b richiede che, all’interno del documento di valutazione dei rischi, sia riportata:

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione […];

Ovvero: un elemento obbligatorio da riportare all’interno del documento di valutazione dei rischi, sono le misure di prevenzione e protezione GIA’ adottate. Questo ha la funzione di analizzare lo stato attuale dei livelli di tutela per due motivi:

1) non pianificare interventi già adottati o ridondanti rispetto alle misure già adottate;

2) partendo dai rischi attuali, tenendo conto del livello raggiunto grazie alle misure già adottate, definire come e dove poter ancora intervenire.

Il processo da seguire è quindi il seguente:

1) individuazione dei pericoli: tale attività, preventiva alla valutazione dei rischi ma continua nel tempo, prevede l’adozione di strumenti organizzativi e gestionali atti a garantire la segnalazione delle condizioni di pericolo. A questa fase prendono parte tutte le persone che operano all’interno o per l’organizzazione, soprattutto i lavoratori. In questa fase, il ruolo dell’RSPP è determinante come dimostrato da diverse Sentenze che imputano, proprio a questa figura, la mancata individuazione che, da un operatore specializzato, ci si aspetta;

2) valutazione del rischio mediante analisi del pericolo, individuazione delle misure di riduzione già attuate e, quindi, del rischio residuo, ovvero del rischio che permane nonostante le misure già adottate. Può essere utile, ma non obbligatori, in questa fase, definire e applicare un sistema di quantificazione del rischio da usare come strumento per la definizione delle priorità;

Nota: si dà per scontato che sono già state adottate le misure obbligatorie per legge che, proprio perché cogenti, vanno adottate a prescindere dalla valutazione dei rischi.

3) individuazione delle misure di miglioramento proprio analizzando il rischio residuo. Infatti, dopo aver circoscritto il rischio a ciò che ne rimane, qui possiamo andare a capire come migliorare i livelli di salute e sicurezza già ottenuti. Per farlo, andremo a individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Prima di tutto, dobbiamo distinguere “prevenzione” e “protezione“.

1.1. Prevenzione

Il D.Lgs. 81/2008 definisce come “prevenzione”:

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

Ne consegue che la prevenzione è da intendersi come quelle misure mette in atto per EVITARE l’incidente e non per mitigarne gli effetti. Sono tutte quelle misure atte ad aggredire la probabilità che un determinato evento accada.

Ecco un paio di esempi di misure di prevenzione:

a) microinterruttore: andando a bloccare la macchina in caso di apertura di uno schermo, prevengono l’evento di toccare organi in moto pericolosi;

b) cartello pavimento bagnato: andando a segnalare la condizione di rischio, riduce, ma non elimina, la possibilità che qualcuno transiti su quel pavimento e scivolando si possa procurare qualche danno.

Le misure di prevenzione vanno scelte in base alla gerarchia definita dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008:

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

[…]

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Ne deriva un quadro piuttosto preciso che prevede, anche in accordo con quanto poi previsto all’interno della UNI ISO 45001:2018 al punto 8.1.2:

1) eliminare i pericoli: di per sè non è una misura di prevenzione ma un cambio netto che va a eliminare un pericolo rendendo assolutamente inutili adottare misure di prevenzione e protezione;

2) sostituzione: cambiare il modo di eseguire una certa operazione, oppure le attrezzature utilizzate, per sostituire qualcosa di pericoloso con qualcosa di meno pericoloso. In questo caso, le misure di prevenzione potrebbero rimanere utili per ridurre i rischi legati all’attività così come è stata modificata. Magari ho eliminato il rischio da campi elettromagnetici che non riuscivo a ridurre ma ho introdotto un rischio da schiacciamento su cui andare a individuare le necessarie misure di contenimento;

3) utilizzo di misure tecnico-progettuali e riorganizzare il lavoro: queste sono effettivamente le misure di prevenzione atte a ridurre un determinato rischio non eliminabile oppure un rischio emerso per sostituzione con un altro rischio. Le misure tecnico progettuali sono: protezioni atte a contenere dei pericoli, sistemi di aspirazione e ventilazione, movimentazione meccanizzata, reingegnerizzazione delle postazioni, fonoisolamento o assorbimento ecc.

4) misure organizzative (amministrative per la 45001): comprende l’adozione di procedure e sistemi atti a garantire il controllo delle attività oltre ad un fattivo processo di miglioramento grazie alla segnalazione. Rientrano in questa voce: registri e procedure di controllo, segnalazione eventi, formazione e sensibilizzazione, gestione appalti ecc.

1.2 Protezione

Se la prevenzione è da considerare come misura preferenziale, in quanto è meglio evitare che un evento capiti, piuttosto che mitigarne gli effetti, le misure di protezione rimangono comunque uno strumento essenziale proprio nell’impossibilità completa di eliminare certi pericoli.

Per protezione dobbiamo intendere tutte le misure atte a mitigare gli effetti degli incidenti. Le misure di protezione possono essere collettive, ovvero andare a ridurre i danni per tutti i lavoratori interessati, o individuali.

Le misure di protezione collettive sono, ad esempio:

a) interruttore differenziale o salvavita: andando a togliere corrente in caso di dispersione, questo dispositivo va a ridurre i danni da elettrocuzione derivanti dal contatto con punti in tensione. Notare come, lo stesso dispositivo, associato all’impianto di messa a terra può diventare una misura di prevenzione, andando a togliere corrente prima che l’operatore tocchi il punto in tensione;

b) reti di protezione anticaduta;

c) attrezzature e impianti antincendio.

Le misure di protezione collettiva, oltre a risultare più efficienti, andando a proteggere più persone, sono anche più difficili da eludere e più facili da controllare.

Più comuni e facilmente individuabili, sono invece i Dispositivi di Protezione Individuali quali guanti, scarpe, caschi ecc. che vanno obbligatoriamente indicati nel DVR. Dall’adozione di questi, però, ne derivano molte difficoltà legate alla dotazione, controllo, uso corretto ecc. Per questo, sono da considerarsi sempre l’ultima spiaggia.

2. Programmazione delle misure di miglioramento

Sempre l’articolo 28 comma 2, prevede che il DVR contenga:

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

2.1. Misure di miglioramento

La prima cosa da fare è individuare quali sono le misure che potrebbero essere implementate al fine di migliorare il livello di salute e sicurezza sul lavoro. Queste sono una conseguenza della valutazione dei rischi residui effettuata in precedenza.

Ad esempio, se dalla valutazione dei rischi residui, emerge che rimane un pericolo legato, ad esempio, alla manutenzione dell’attrezzature, una misura di miglioramento sarà la predisposizione di una specifica procedura. Se la procedura, così come è stata implementata, non viene regolarmente rispettata, potrò implementare una checklist che il lavoratore dovrà compilare all’atto dell’intervento. Se anche così non ho un adeguato riscontro, adotterò un ulteriore controllo o uno scadenzario specifico, come quello previsto nel modulo Attrezzature per imporre il rispetto delle scadenze e così via.

Si comprende bene, come il miglioramento è un processo ciclico che si alimenta di quanto fatto fin’ora per decidere come intervenire d’ora in avanti.

Tra le misure di miglioramento, possiamo anche prevedere adeguata formazione e sensibilizzazione su alcuni temi, andandoli ad inserire come requisiti di Competenza della mansione.

2.2. Pianificazione delle misure di miglioramento

Per fare in modo che le misure non rimangano sulla carta, dobbiamo pianificarne la realizzazione, così come previsto anche dall’articolo 28 comma 2 lettera d.

Prendendo spunto dal punto 6.2.2 della UNI ISO 45001:2018, la procedura di cui sopra, dovrà prevedere:

1) cosa sarà fatto: è necessario descrivere l’intervento in maniera da rendere ben chiaro cosa si deve fare. Non potrò indicare dei semplici valori generali quali “abbattere il valore di emissione sonora emessa dalla smerigliatrice” ma dovrà essere descritto in maniera molto pratica “effettuare una ricerca di mercato volta ad individuare una smerigliatrice alternativa al modello usato attualmente, che abbia un’emissione sonora inferiore di almeno 5 dB(A) rispetto all’attuale”. In questo modo, la misura è ben circoscritta e dettagliata a livello pratico;

2) quali risorse saranno richieste: l’adozione delle misure richiede l’assegnazione di risorse economiche e di personale o anche la possibilità di avvalersi di strumenti e persone esterne. Questo va indicato in fase di pianificazione in modo da lasciare la necessaria indipendenza a chi se ne dovrà occupare nel concreto;

3) chi ne sarà responsabile: il datore di lavoro dovrà individuare una persona che sarà responsabile dell’attuazione dell’intervento. Non sarà necessariamente solo lui ad occuparsene ma sarà lui che risponderà di eventuali ritardi o negligenze e sarà sempre lui ad avere l’ultima parola, ad eccezione del datore di lavoro, in modo che il processo di implementazione prosegua e non si blocchi in dispute interne;

4) quando sarà completato: si dice che “un obiettivo è un sogno con una data”. Per ogni misura decisa, è necessario dare una data entro la quale andrà completato, altrimenti rimarrà nel limbo delle buone intenzioni. La scadenza andrà definita in base al livello di rischio associato a quella misura: maggiore è il livello di rischio, prima sarà necessario attuare quella misura, pur tenendo conto dei tempi e risorse necessarie per la sua implementazione. Il metodo scelto per la classificazione del livello di rischio è lasciata al datore di lavoro che, però, è utile definisca in maniera preventiva per non rischiare che le priorità siano eccessivamente inquinate dalla propria soggettività;

5) come saranno valutati i risultati: una volta attuata la misura, sarà necessario capire se ha realmente portato giovamento o è stato inutile. Questo per evitare di continuare su strade che non portano da nessuna parte. Nel definire una misura, quindi, dovrò anche dirmi come andare a verificare che i risultati ottenuti siano conformi a quanto sperato;

6) come integrare le azioni nei processi aziendali: perchè le misure siano realmente applicate e, quindi, possano diventare efficaci, non devono rimanere relegate all’ambito della sicurezza e salute dei lavoratori ma devono diventare parte del processo aziendale. E’ quindi necessario definire le misure stesse come integrazione o modifica, quando possibile, di processi interni già in essere, piuttosto che aggiungere processi ulteriori che potrebbero non attivarsi, essendo estranei all’attuale modo di comportarsi.

Naturalmente, gli elementi pianificati possono modificarsi nel corso del periodo di riferimento in base all’evoluzione dei rischi, i risultati ottenuti durante l’implementazione ma anche in base a variazioni nelle risorse, anche economiche, disponibili per l’organizzazione.

Il piano di miglioramento è, come in fondo tutto il DVR, un documento operativo che va tenuto aggiornato per essere realmente efficace.

2.3 Realizzazione degli interventi

Chiaramente, il nostro piano, non deve rimanere uno sterile allegato al DVR ma deve entrare nei processi di modifica e implementazione aziendali. Per fare questo, le misure andranno inserite nei processi decisionali e di spesa (es. budget annuale, riunioni del CdA ecc.) per poi così essere realmente implementate.

Per le strutture più semplici, è sufficiente che le misure decise vengano controllate relativamente a scadenze ed effetti portati. Dotatevi di uno o più strumenti che vi permettano di non perdere queste scadenze come qualsiasi altra scadenza aziendale. Migliorare è un processo essenziale e non un accessorio.

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