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Oggi entrano in vigore definitivamente le modifiche che il decreto del 12 aprile 2019 ha apportato al decreto 3 agosto 2015 riguardante i procedimenti autorizzativi antincendio.

Questo significa che, per le attività per le quali non esiste una regola di prevenzione incendi specifica, non si può più applicare il D.M. 10/03/1998, ma dovrà applicarsi obbligatoriamente quanto richiesto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015).

La scadenza di oggi, non determina, invece, alcuna modifica al processo di valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione, tra cui la formazione degli addetti antincendio, per tutte le attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Analogamente, la definizione del livello di rischio di incendio avverrà, anche per le aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, sempre con l’uso del D.M. 10/03/1998.

I progettisti antincendio che dovranno definire le misure per attività non normate, dovranno, invece, applicare il Codice.

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