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Spesso capita di ricevere domande circa l’aggiornamento della formazione antincendio, se è obbligatorio, ogni quanto farlo e quanto deve durare.
Proviamo a fare un po’ di ordine.

L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 specifica che:

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Come si evince dal testo, l’obbligo di aggiornamento della formazione è sancito in maniera formale, richiamando, per la definizione della periodicità, durata e contenuti a successivi decreti attuativi. Nel caso specifico, essendo l’antincendio materia del Ministero dell’Interno, a cui fanno capo i Vigili del Fuoco, l’attuazione è demandata ad un Decreto del Ministero come già successo con il D.M. 10/03/1998.

Ad oggi non è stato emanato alcune Decreto in tal senso, quindi ci troviamo nella scomoda situazione di avere un obbligo previsto dalla norma ma non regolamentato.

Ci vengono in parziale soccorso alcune Circolari dello stesso Ministero:

La più importante è la Circolare 12653 del 23/02/2011 che ribadisce l’obbligo dell’aggiornamento e specifica durata e contenuti dei corsi di aggiornamento. Essendo una Circolare, ha valore indicativo e il suo contenuto non è vincolante in assenza di una norma specifica, ma rimane un aiuto non da poco in questa situazione di vacatio legis.
L’aggiornamento previsto dalla Circolare è di 2 ore per il rischio basso, 5 ore per il rischio medio e 8 ore per il rischio elevato.

Rimane da stabilire la periodicità dell’aggiornamento. In questo caso, dobbiamo rifarci ad una lettera del Ministero dell’Interno, destinata al comando provinciale di Forlì Cesena che aveva chiesto se i 3 anni previsti per il primo soccorso fossero una periodicità consona anche per l’antincendio. Il Ministero dell’Interno risponde che:

nelle more di specifiche disposizioni in merito, la cadenza triennale dell’aggiornamento possa ritenersi ragionevole.

Pertanto, possiamo concludere che, ribadendo l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione, la periodicità triennale, come già accade per il primo soccorso, e le durate e contenuti di cui alla Circolare 12653, sono un modo consono di applicare l’obbligo sopra indicato.

Chiaramente, scelte diverse, non necessariamente sono da considerarsi non lecite, vista l’assenza di specifiche prescrizioni.

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