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Un utente ci chiede:
il lavoratore al videoterminale, da d.lgs 81/08 ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 ore di attività.
In questo momento di pausa il lavoratore non deve staccarsi dal lavoro ma svolgere altra mansione che non comporti l’uso del pc?
Il contratto collettivo nazionale applicato al lavoratore, può stabilire di fare un’unica “grande pausa” da fare nel momento del pranzo, posticipando per cui la pausa dei 15 minuti ogni 120 minuti di attività?

Le pause oggetto della domanda sono previste all’articolo 175 D.Lgs. 81/2008 che recita:
Articolo 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro

  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
  2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
  3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
  4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
  5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
  6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
  7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Le pause, quindi, non possono essere accumulate all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro nè possono essere assorbite dalle pause pranzo, in quanto sono orario di lavoro. Può essere, invece, parzialmente assorbito dalla pausa contrattuale per coloro che lavorano per più di 6 ore.
Si consideri, però, che la pausa è dall’uso del personal computer e non necessariamente dal lavoro. Come confermato anche dalla Cassazione (sentenza n. 2679/2015) il lavoratore può anche essere adibito, in quei famosi 15 minuti, ad attività lavorativa purchè questa non richieda l’uso del personal computer e, aggiungo io, il permanere nella postazione seduta mantenuta fino ad allora. La pausa, infatti, serve anche ad interrompere un processo fisiologico per il quale, a lungo andare, l’operatore tende ad assumere posture sempre meno corrette con il tempo. Inoltre, dovendo dedicarsi ad attività non al PC, l’operatore ne avrà anche un giovamento per quanto concerne l’affaticamento visivo determinato dal visualizzare sempre lo stesso oggetto alla stessa distanza.

Conclusioni: le pause previste per la riduzione dei rischi legati all’uso delle attrezzature munite di videoterminali non possono essere accorpate ma svolgono la loro funzione di riduzione solo se distribuite con costanza ad intervalli di 120 minuti.
Sebbene la contrattazione collettiva possa definire come può avvenire lo svolgimento di queste pause, per la prevenzione dei rischi, si segnala l’importanza di seguire l’indicazione di interruzioni periodiche e non accumulate in determinati periodi della giornata.

6 comments

  1. DANIELE GIORDANA

    Rispondi

    Tutto corretto e condivisibile ma mi permetto di segnalare un errore puramente di distrazione e non sostanziale.

    Più volte nell’articolo viene riportato che deve essere fatta una pausa di 15 minuti ogni 120 ore.
    In realtà non è ORE ma MINUTI come riportato in fondo al medesimo articolo.

    Grazie per i preziosi contributi e buona giornata.

    • admin

      Rispondi

      Grazie mille. Provvediamo subito alla correzione.

      Grazie mille per la segnalazione

  2. Gaetano Giuliano

    Rispondi

    L’azienda per la quale lavoro non rispetta i 120 minuti per cui capita di fare la pausa obbligatoriamente anche dopo 180 minuti di lavoro. Ciò è consentito dalla legge?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      quella che comunemente chiamiamo pausa VDT in realtà è “interruzione” dall’attività applicata ad un VDT (art. 175 comma 1).
      Se, dopo 120 minuti, l’azienda ha organizzato il Suo lavoro, in modo da farle cambiare attività per almeno 15 minuti, allora non c’è nulla di illegale, salvo diversi accordi aziendali.
      Altra possibilità, se nel CCNL applicato o mediante accordi di secondo livello, si concorda di non applicare l’interruzione, allora vigono gli accordi.

      Grazie,
      Fabio Rosito

    • Rispondi

      Quello che deve fare il datore di lavoro è:
      1. informare i lavoratori circa la pausa e il suo significato;
      2. regolare le attività di lavoro in modo da garantire la possibilità di fare le pause;
      3. chiedere ai preposti di vigilare sul rispetto delle pause.
      Esistono anche applicazioni che, tenendo conto del tempo di svolgimento del lavoro, segnalano la necessità di fare una pausa ed esercizi utili da fare durante la pausa.
      Considerando che la pausa è di 15 minuti ogni due ore, significa che nell’arco della giornata ci saranno 3 pause di cui una assorbita dalla pausa pranzo e due saranno le pause a metà mattina e metà pomeriggio.

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