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Il 22 luglio 2014 era stato pubblicato il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/Decreto%20Palchi.pdf), il cosiddetto “decreto palchi”, che andava a sanare una situazione di grossa confusione in merito all’allestimento dei palchi per spettacoli di vario tipo.
Tale decreto – occorre precisarlo – non definiva tanto i criteri che doveva rispettare un palco per essere definito “a norma”, quanto piuttosto gli obblighi in materia di allestimento e gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici teatrali e di manifestazioni fieristiche.

In sostanza il decreto aveva esteso l’applicazione di buona parte del titolo IV del D.Lgs. 81/08 alla realizzazione di palchi e strutture simili quando questi avessero comportato rischi particolari per la sicurezza. Si sarebbero quindi applicati gli obblighi formativi per i lavori in quota e la costruzione di ponteggi nonché POS, PSC e tutta la documentazione che viene generalmente predisposta in un cantiere edile.

Il 24 dicembre 2014 è finalmente uscita la circolare 35 (http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/n35del24dicembre2014.pdf) che ha maggiormente dettagliato le indicazioni date dal decreto.
Una prima importante indicazione sono le esclusioni: il decreto ed i relativi obblighi previsti dal titolo IV non si applicano ai palchi aventi altezza inferiore ai 2 metri (non si configura un lavoro in quota) ed a altre tipologie di palco definite nell’articolo 1 della circolare. A grandi linee, in tutti gli altri casi, nella costruzione dei palchi e delle strutture connesse, si dovranno indicativamente rispettare i seguenti obblighi, contenuti nei capi I e II del titolo IV del D.Lgs. 81/08:
– valutare l’idoneità delle imprese che realizzeranno tali opere;
– redigere PSC (Piani di Sicurezza e Coordinamento) e POS (Piani Operativi Sicurezza);
– non è necessario realizzare opere provvisionali come impalcature o ponteggi se il palco e/o l’opera temporanea stessa saranno in grado di garantire la sicurezza, ovviamente con l’uso di adeguati DPI e punti di ancoraggio;
– i lavoratori che realizzano il palco e le atre opere dovranno risultare formati secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 (formazione “base”) e ricevere una formazione particolare, qualora vengano usati, per i DPI di III categoria come funi, cinture, ecc… e per l’uso di attrezzature particolari.

Si ricorda che sia per i palchi con altezza inferiore ai due metri che per quelli più alti, devono essere presenti (anche se non lo specifica questo decreto) delle indicazioni di montaggio/smontaggio e portata massima del palco, fornite dal costruttore o, qualora non fosse più reperibile, da un tecnico abilitato.

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