Quesito: l’aggiornamento della formazione degli incaricati antincendio è obbligatoria? Qual è la scadenza?
Risposta: la formazione dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, è normata, principalmente, da due decreti, il D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 10/03/1998. Il primo, di carattere generale, che all’art. 37 comma 9, definisce l’obbligo:
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per quanto concerne, invece, il D.M. 10/03/1998, definisce i contenuti e la durata dei corsi di formazione. Essendo il sopra indicato decreto, piuttosto datato, nulla viene indicato circa una scadenza e le modalità di aggiornamento. Pertanto, a rigor di norma, la scadenza, durata e modalità di aggiornamento devono essere definiti dal datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi.
Tuttavia, sono state emanate due Circolari dei Vigili del Fuoco, con cui, rispondendo a specifici quesiti, viene indicata una scadenza ritenuta congrua, la durata dei corsi di aggiornamento e i loro contenuti. Essendo circolari, non hanno valore di legge, ma in assenza di norme specifiche, sono sicuramente fonti di particolare valore.
La prima è la Circolare 27/01/2012 che risponde alla domanda, del Comando di Forlì Cesena, se la durata di 3 anni, giù in vigore per il primo soccorso, possa essere ritenuta una durata congrua anche per l’antincendio. Il Comando Regionale, con questa nota, risponde in maniera positiva, indicando però l’assenza di un vincolo normativo e, quindi, la possibilità, da parte del datore di lavoro di indicare scadenze diverse in base alla valutazione dei rischi. Si fa presente come Circolare non risponda alla generica domanda “quale scadenza applicare al corso di formazione antincendio”, e la cui risposta, proprio in funzione della domanda generale, avrebbe avuto un valore, secondo lo scrivente maggiore, ma risponde alla domanda se tre anni siano una durata congrua.
La seconda Circolare, con valore decisamente maggiore, è la Circolare prot. n. 5987 del 23 febbraio 2011. Al suo interno vengono definiti i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento per incaricati antincendio in base al livello di rischio:
- Attività a rischio basso: 2 ore;
- Attività a rischio medio: 5 ore;
- Attività a rischio elevato: 8 ore.
I livelli di rischio sono definiti dalla valutazione dei rischi sulle linee indicate dal D.M. 10/03/1998, al cui interno vi sono elenchi non esaustivi di attività a medio ed elevato rischio di incendio.
In conclusione, a parere dello scrivente, nelle more di norme più specifiche, si ritiene corretto applicare una scadenza triennale ai corsi di formazione antincendio e, in occasione di questi, seguire le indicazioni della Circolare 5987. Questo, salvo diverse decisioni che il datore di lavoro prende nel corso del processo di valutazione dei rischi; in questo caso, però, tali decisioni vanno formalizzate all’interno dello specifico documento.