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Il D.M. 10/03/1998 prevede che gli incaricati antincendio che operano presso aziende che presentano un certo livello di gravità, debbano obbligatoriamente, attestare la loro idoneità tecnica mediante esame da svolgersi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Tali attività sono, spesso, confuse con le attività a rischio elevato di incendio, di cui all’allegato IX del medesimo decreto. Questo è un errore: tutte le attività a rischio di incendio elevato, rientrano anche tra quelle per le quali è necessario ottenere il certificato di idoneità, ma il contrario non vale.
Si allega schema di raffronto tra le attività per le quali è obbligatoria la verifica di idoneità e quelle che rientrano tra quelle a rischio elevato.
Si delineano, pertanto, non solo più tre livelli di formazione, ma quattro:
1) attività a basso rischio di incendio: 4 ore di teoria;
2) attività a medio rischio di incendio ma non rientranti nell’allegato X: 5 ore di teoria e 3 ore di pratica;
3) attività a medio rischio di incendio: 5 ore di teoria, 3 ore di pratica ed esame di idoneità tecnica presso i VVF;
4) attività ad elevato rischio di incendio: 12 ore di teoria, 4 ore di pratica ed esame di idoneità tecnica presso i VVF.
L’esame di idoneità prevede un test con domande a risposta multipla e domande con risposte vero/falso, più una prova pratica di spegnimento con estintori portatili e, a scelta del comando, altre prove pratiche.
Riguardo la scadenza dei corsi, ricordo che non vi sono ancora obblighi specifici, ma si consiglia quanto segue:
a) rischio basso: 2 ore ogni 3 anni;
b) rischio medio: 5 ore ogni 3 anni;
c) rischio elevato: 8 ore ogni 3 anni.

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