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Il 24 giugno 2020 entrerà in vigore il D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 che recepisce la direttiva europea UE 2017/2398. Il D.Lgs. riguarda la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e modifica un articolo e due allegati del D.Lgs. 81/2008.
Analizziamo, in questo articolo, le modifiche intervenute.

Il D.Lgs. 44/2020 modifica, prima di tutto, l’articolo 242 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
Questa è la versione precedente:
“6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.”

Mentre questa è la versione aggiornata:
“6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.”

In sostanza, viene inserita la possibilità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione del contratto di lavoro con l’azienda. Questa sorveglianza ha la funzione di mantenere un controllo, svolto dal medico competente, circa eventuali indicatori legati all’esposizione professionale da agenti cancerogeni.

Viene introdotto, in allegato XLII, questa voce:
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
Questo determina che l’esposizione a silice libera cristallina sia ora ricompreso tra le attività a rischio cancerogeno in base all’articolo 234 comma 1 lettera a. Dove sia prevista, quindi, l’esposizione a silice libera cristallina, diventa obbligatorio attuare quanto previsto al Capo II del Titolo IX D.Lgs. 81/2008

Come conseguenza del punto precedente, la silice libera cristallina viene inserita all’interno dell’Allegato XLIII che riporta i valori limite di esposizione sulle 8 ore per alcuni agenti cancerogeni. Tra gli agenti per i quali viene introdotto il valore limite, troviamo anche:
Composti di cromo VI definiti cancerogeni
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene
Ossido di etilene
1,2 – Epossipropano
Acrilammide
2-Nitropropano
o-Toluidina
1,3-Butadiene
Idrazina
Brometilene

Inoltre il valore limite delle polveri di legno passa da 5 mg/mc a 2 mg/mc mentre il limite del cloruro di vinile monomero passa da 7,77 a 2,6 mg/mc.
Per tutte le sostanze di cui all’allegato XLIII, in base all’articolo 235 comma 3, si rende necessaria la misurazione volta a valutarne il rispetto dei valori di esposizione.

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