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Anche nel caso di ascensori e montacarichi, la norma impone la presenza di una serie di documenti. Per sapere quali sono, dobbiamo riferirci all’art. 16 del D.P.R. 162/99 come modificato dal D.P.R. 23/2017.

L’articolo 16 prevede che il proprietario sia in possesso di un libretto riportante:
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie annotati o allegati
2. gli esiti delle visite di manutenzione;
3. copia delle dichiarazioni di conformità;
4. copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale;
5. copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all’impianto.

Il libretto dovrà essere mantenuto aggiornato e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Ricordiamo che i controlli di manutenzione devono essere almeno semestrali per gli ascensori e annuali per i montacarichi.
Ogni 2 anni, l’impianto deve essere sottoposto a verifica periodica ad opera di organismo notificato.

Infine, l’impianto deve riportare una targhetta con i seguenti dati:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone;
ed eventuali avvertenze per l’uso, tra cui il divieto di uso da parte di minori di 12 anni non accompagnati.

7 comments

  1. SIlvia

    Rispondi

    Buongiorno,

    mi è scaduto il contratto con il precedente fornitore che effettuava regolare manutenzione sull’impianto ascensore.
    Attualmente stiamo scegliendo il nuovo fornitore.
    Se nel periodo di tempo (circa 20 gg) che intercorre tra la scadenza del vecchio e la scelta del nuovo fornitore, uscisse un controllo, potrei essere sanzionabile in quanto sprovvista di contratto di manutenzione con azienda preposta? E se si verificasse un incidente?

    Grazie

    • admin

      Rispondi

      Buonasera,

      l’assenza di contratto non è sanzionabile ma lo è la mancata effettuazione dei controlli periodici previsti ovvero semestrali e biennali.
      Se in quei 20 giorni di vacanza dell’incarico, dovesse cadere una di queste scadenza, si potrebbe rischiare una sanzione in caso di controllo.
      Se in quel periodo si verificasse un incidente, più che il mancato ultimo controllo, andrebbero a verificare le manutenzioni periodiche che siano stae effettuate nel rispetto delle indicazioni del produttore.

    • Rispondi

      Se deve certificare un apparecchio di sollevamento deve produrre il fascicolo tecnico e il manuale di uso e manutenzione nel rispetto della direttiva macchine.

  2. Tony

    Rispondi

    Salve a tutti,
    è stata installata nel mio condominio una piattaforma elevatrice (apparecchio di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s). comunque assimilabile ad un ascensore e ritengo normata dal DPR n. 162. In proposito, tale normativa, impone (art. 16) che i verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto di manutenzione. Abbiamo richiesto alla ditta installatrice tale libretto, che però ci viene rifiutato in quanto (a loro dire) per questo tipo d’impianto non è previsto, In merito anche l’Anacam interpellata al riguardo, ci conferma il rilascio del citato libretto di manutenzione. A questo punto cosa ci suggerite di fare?

      • Tony

        Rispondi

        La Sua risposta è la conferma a quanto avevamo ipotizzato. Passo la gestione del caso al nostro Amministratore in quanto legale rappresentate del Condominio,
        Ringrazio per il parere.
        Tony

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