Aggiornamento RSPP/ASPP e CSE/CSP: quinquennio rigido vs quinquennio mobile

Premessa Il tema non è banale ma, per semplificare, attualmente si deve considerare il quinquennio mobile sia per RSPP/ASPP (modalità introdotta con l’Accordo Stato Regioni del 2016) sia per il CSE/CSP (a fronte di quanto introdotto dall’Accordo del 2025). Non l’hanno scritta benissimo, soprattutto nel 2016, quindi le discussioni non sono nel tempo mancate ma,...

Premessa

Il tema non è banale ma, per semplificare, attualmente si deve considerare il quinquennio mobile sia per RSPP/ASPP (modalità introdotta con l’Accordo Stato Regioni del 2016) sia per il CSE/CSP (a fronte di quanto introdotto dall’Accordo del 2025).

Non l’hanno scritta benissimo, soprattutto nel 2016, quindi le discussioni non sono nel tempo mancate ma, visto anche come l’anno scritto nel 2025, non ci sono grandi dubbi residui.

Per darvi tutti gli elementi per valutare questa mia affermazione, ecco il contesto.

Fino al 2016…

Iniziamo nel 2012 con l’Accordo Stato Regioni del 25 luglio che, al fondo, aveva riservato uno spazio per l’aggiornamento RSPP/ASPP, che nulla c’entravano con gli Accordo del 2011 a cui era dedicato l’Accordo del 25/07/2012:

“La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

[…] Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006. In tale accordo, al punto 2.6, viene precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A4 e Tabella A5 allegate all’Accordo del 26 gennaio 006) come di seguito: Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare

l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell’obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell’accordo del 26 gennaio 2006.Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.Relativamente alla formazione, l’accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente.Relativamente al modulo B, sia nell’accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: “Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento”. Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante,riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”.

Pertanto, anche in accordo con quanto richiamato nell’Accordo del 2006, l’Accordo 2012 prevede i c.d. quinquenni rigidi (dopo vediamo cosa vuol dire)

L’Accordo Stato Regioni del 2016

L’Accordo del 07/07/2016 introduce questa indicazione:

” In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.“

Questa frase ha aperto ai c.d. quinquenni mobili anche se io ho avuto dubbi per molto tempo perché la dicitura “quinquennio antecedente” potrebbe essere interpretata in due modi:

1. quinquennio mobile: oggi – 5 anni;

2. quinquennio rigido: ultimo quinquennio rigido concluso

L’Accordo del 2025

L’Accordo del 2025, secondo me, pone la pietra tombale sui quinquenni mobili con questa dicitura:

“devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.“

Lo stesso Accordo, ha esteso questo principio ai CSE/CSP.