Share Button

L’articolo 18 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008, prevede che il datore di lavoro debba “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;”.
Da questo testo, parrebbe che le figure da designare siano:
1) incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
2) incaricati dell’attuazione delle misure di salvataggio, di primo soccorso;
3) incaricati dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza.
In verità non è così e scopriamo perchè.

Come saprete, nonostante le figure individuate parrebbero essere 3, i corsi “normati” sono sostanzialmente 2:
1) corso antincendio, normato ancora con il D.M. 10/03/1998;
2) corso di primo soccorso, normato dal D.M. 388/03.
Se prendiamo il D.M. 10/03/1998, scopriamo, all’articolo 6, che:
“1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, […].
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7. ”
Ne deriva che coloro che sono incaricati antincendio sono anche incaricati della gestione delle emergenze. Il corso antincendio, di cui all’articolo 7, ovvero quello previsto all’allegato IX dello stesso D.M. 10/03/1998, è indicato come adeguato per la formazione sia antincendio che gestione delle emergenze.
Dobbiamo quindi ritenere che non sia previsto dalla normativa individuare specificatamente delle persone quali incaricati della gestione delle emergenze, in quanto incluso nella designazione quale incaricato antincendio, nè sia obbligatorio prevedere un percorso formativo ad hoc.
Chiaramente, ogni azienda ha la facoltà di separare i compiti e individuare dei percorsi formativi specifici aggiuntivi.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *