Formazione sull’uso del transpallet

Quesito: quale formazione deve avere l’operatore addetto all’uso di transpallet elettrici? Risposta:  il transpallet elettrico rientra sicuramente nella disciplina del Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di attrezzatura di lavoro. La suddetta norma prevede, all’art. 73: 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,...

Quesito: quale formazione deve avere l’operatore addetto all’uso di transpallet elettrici?

Risposta:  il transpallet elettrico rientra sicuramente nella disciplina del Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di attrezzatura di lavoro.

La suddetta norma prevede, all’art. 73:

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Quanto sopra, si esplica nel normale processo di formazione specifica dei lavoratori e nel processo di informazione previsto.
Sempre al medesimo articolo, il D.Lgs. 81/2008 prevede, per particolari attrezzature:

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Il transpallet presenta, effettivamente, alcuni rischi particolari ed essendo un mezzo, determina sul conducente delle responsabilità particolari. Pertanto, si rende necessario integrare la formazione obbligatoria con un’attività di formazione specifica e addestramento particolare sull’uso di queste attrezzature.
Per coloro che sono già in possesso di attestato di formazione quale addetto alla conduzione dei carrelli elevatori, si ritiene che siano in possesso delle conoscenze teoriche necessarie ma che sia necessario integrare l’addestramento sull’uso dell’attrezzatura circa le differenze tra questo e il carrello elevatore per il quale gli addetti sono stati formati.
La durata di questo addestramento non è normata in alcun modo ma si ritiene che un modulo di 2-4 ore possa essere assolutamente esaustivo.
Si segnala, invece, che i transpallet non sono stati inseriti nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che disciplina le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione e per le quali il processo di formazione e addestramento è completamente definito.