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Il tesserino di riconoscimento è stato introdotto come obbligo all’interno del D.Lgs. 626/94, a seguito dell’entrata in vigore della legge 103/2007, e ribadito all’interno dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 che prevede l’obbligo di fornitura del tesserino è del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u), obbligo eventualmente delegabile in accordo con l’art. 16. I lavoratori hanno l’obbligo di indossarlo (art. 20 comma 3).

Art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008
“8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.”
Per generalità si intende:
1) Nome e cognome;
2) data di nascita
Per datore di lavoro si intende la PERSONA FISICA dotata dei poteri decisionali e di spesa, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.

A queste indicazioni si aggiunge quanto previsto all’art. 5 della Legge 136 del 13 agosto 2010:
“1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.”

Infine, la circolare 26/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ribadisce alcuni elementi fondamentali tra cui il contenuto del tesserino:
“I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro.”
E anche le modalità di esposizione dello stesso:
“Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani).”

Riguardo la tutela della privacy derivante dai dati e dalla fotografia riportata sul tesserino, si richiama il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Prot. 25/I/0013426:
“la indicazione contenuta nella circolare ministeriale – che, peraltro, ha solamente esplicitato il concetto di “generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003).”

In conclusione, ecco il contenuto minimo del tesserino:
1) nome e cognome del lavoratore;
2) data di nascita del lavoratore;
3) nome e cognome del datore di lavoro (si consiglia di indicare anche la ragione sociale);
4) data di assunzione;
5) in caso di subappalto gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal committente;
6) in caso di lavoratore autonomo, l’indicazione del committente.

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