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Quesito: nel caso di affidamento di lavori in subappalto presso un committente, quali sono gli obblighi a carico dell’appaltatore verso l’impresa o il lavoratore autonomo incaricati?

La gestione dei lavori in appalto, non rientrati nei “cantieri temporanei e mobili” di cui al Titolo IV, è normata all’interno dell’articolo 26 D.Lgs. 81/2008 che, al comma 1, prevede:
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
[…]
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Come si evince dal testo, il soggetto destinatario dell’obbligo di informare sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro spetta al datore di lavoro committente. Il datore di lavoro appaltatore che decide di subappaltare parte dell’attività, dovrà:
1) informare il committente di tale decisione al fine di ricevere l’autorizzazione in quanto, il Codice Civili all’articolo 1656, prevede il divieto di subappalto senza autorizzazione del committente;
2) seguire le procedure del committente circa la trasmissione delle informazioni. Il committente, per autorizzare il subappalto, indicherà delle condizioni che potranno prevedere l’inoltro delle informazioni che l’appaltatore ha già ricevuto in accordo con il comma 1 lettera b art. 26 e/o l’indicazione di effettuare una prequalifica prima di proporre il subappaltatore. Alternativamente, potrebbe essere lo stesso committente ad incaricarsi, sempre per procedure interne, ad inviare la documentazione anche al subappaltatore e sottoporlo a verifica di idoneità tecnico professionale.
Il datore di lavoro appaltatore non potrà sostituirsi al datore di lavoro committente in merito alla predisposizione e invio dell’informativa sui rischi e le procedure di emergenza in quanto si assumerebbe, nei confronti del subappaltatore, eventuali responsabilità legate a errata comunicazione di eventuali rischi non palesi presenti nell’area dove già opera l’appaltatore.
Chiaramente, permangono gli obblighi di cooperazione e coordinamento che ricadono su tutti i datori di lavoro sia committente, che appaltatore che subappaltatore. La cooperazione e coordinamento, vengono formalizzati all’interno del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza) che, in accordo con il comma 3 è un altro obbligo ricadente sul committente.
Nel caso in cui, il datore di lavoro committente, non avesse posto in essere le misure di cui al comma 1, è necessario procedere richiedendogli quanto dovuto e, in attesa di questi, non subappaltare alcuna attività in quanto, la ricaduta sul subappaltatore dei rischi ambientali non comunicati, potrebbero andare a determinare una responsabilità dell’appaltatore in quanto chiama ad operare un subappaltatore in una situazione di non chiarezza se non di rischio specifico.

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