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Quesito: quali sono le specifiche delle sedie per il personale amministrativo?

Risposta: Riguardo la Sua domanda, i requisiti di legge applicabili alle sedie ad uso lavorativo, sono definiti all’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 che, riguardo proprio le sedie, prevede:

e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile.
Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

Quesito: i requisiti per le sedie sono applicabili a tutte le postazioni di lavoro o solo a quelle a cui sono adibiti i lavoratori che utilizzano le attrezzature munite di videoterminale?

Risposta: i requisiti di cui all’allegato XXXIV sono richiamati all’articolo 174 comma 3, che recita:

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di
cui all’ALLEGATO XXXIV.

Pertanto, a prescindere dal tempo di svolgimento del lavoro, l’applicazione dei requisiti del posto di lavoro sono obbligatori in tutti i casi di (art. 172 comma 1 e 2):

Articolo 172 – Campo di applicazione
1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di
videoterminali.
2. Le norme del presente Titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

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