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La pianificazione delle procedure da adottare in caso di emergenza è un’attività di assoluta importanza. Tuttavia, non tutte le imprese sono obbligate a predisporre un piano di emergenza.
Scopriamo quali sono i soggetti obbligati e quali no.

L’articolo 43 comma 1 lettera d del D.Lgs. 81/20087 prevede:
[il datore di lavoro] programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Gli interventi utili ad ottenere questo obiettivo sono:
1) interventi per l’individuazione tempestiva delle situazioni di emergenza;
2) interventi per la segnalazione delle situazioni di emergenza;
3) interventi per la messa in sicurezza delle persone, eventualmente, grazie all’abbandono dei locali.

Gli interventi possono essere tecnici (segnaletica, mezzi di estinzione ecc.), gestionali (organizzazione delle squadre di emergenza) o procedurali.

Sebbene il D.Lgs. 81/2008 non si spinga oltre sul tema, ci viene in aiuto il D.M. 10/03/1998, ancora in vigore in attesa del decreto previsto all’articolo 46 comma 3, che prevede, all’allegato VIII, i casi in cui è obbligatoria la predisposizione del piano di emergenza e i suoi contenuti minimi.

Quando ricorre l’obbligo della predisposizione del piano di emergenza?
Il punto 8.1 del D.M. 10/03/1998 prevede che l’obbligo si applichi a tutte le attività di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, che, al comma 2, recita:
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente Decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

L’articolo 3 comma 2 recita, invece:
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

Ne deriva che l’obbligo della predisposizione del piano di emergenza si applica a:
1) aziende con 10 o più addetti (da intendersi ragionevolmente alla definizione di lavoratore di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/2008);
2) aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ora riportante nel D.P.R. 151/11.

Per chi non rientra nell’obbligo di predisposizione del piano, cosa bisogna fare?
Il comma 2 dell’articolo 5 richiama, comunque, l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (da intendersi genericamente come “emergenza”).

Inoltre, permane l’obbligo per tutte le imprese di “informazione scritta sulle misure antincendio” come previsto al punto 7.5 del D.M. 10/03/1998:
L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo’ avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio.
Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

Ribadito anche al punto 8.2:
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.“.

Potremmo, quindi dire, che dove non venga predisposto il piano di emergenza, il datore di lavoro dovrà predisporre le c.d. istruzioni antincendio riportante indicazioni su come comportarsi in caso di emergenza. Per quanto concerne le planimetrie riportanti le vie di esodo, la norma rimanda ad una “possibilità” lasciata al datore di lavoro in base alle caratteristiche del luogo di lavoro.
Alleghiamo alla presente un esempio modificabile di “Istruzioni antincendio”.

14 comments

  1. Gabriele

    Rispondi

    Salve,
    sto per avviare un’attività (sono un Chinesiologo, mi occupo di attività motoria e lavoro con p.iva come ditta individuale) ed ho preso un affitto un “ufficio” sito all’interno di uno stabile industriale dove sono presenti altri uffici.
    Visitando il seguente link http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=65 nel mio caso, la pianta del locale in questione riporta meno di 200 mq, dunque dovrei (se non erro) considerarmi escluso dai controlli dei vigili del fuoco in materia di sicurezza.
    Per quanto concerne l’esposizione della planimetria, dopo aver letto il vostro articolo, dovrei considerarmi non obbligato all’esposizione del piano d’emergenza in quanto al momento risulto l’unico lavoratore all’interno del locale e qualora ci fossero altri specialisti, saremmo (considerati i rispettivi clienti) massimo 4/5 persone all’interno del locale.
    Il dubbio sorge perché quando sono entrato in possesso del locale, questo nasceva come “open space” e al suo ingresso vi era una planimetria con le vie di fuga di tutto il capannone/stabile. All’interno del locale che ho preso in affitto, in concordanza con la proprietà dello stabile, ho eseguito dei lavori in cartongesso. Dunque mi chiedevo: posso sempre ritenermi esente dal dover esporre il piano di emergenza? E qualora non possa ritenermi esente, in planimetria devo rappresentare il locale preso in affitto riportando le modifiche eseguite in cartongesso o riportando la versione “open space”, come in origine?

    Grazie

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      se la struttura è ancora soggetta, nel suo complesso, al D.P.R. 151/11, qualsiasi modifica va comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco attraverso due possibili vie a seconda dell’impatto che la modifica ha sull’antincendio:
      – SCIA senza aggravio di rischio per modifiche sostanziali;
      – Modifica dell’autorizzazione per modifiche sostanziali con aggravio di rischio.
      Il primo elemento da verificare è se la struttura nella quale si trova è ancora soggetta nel suo complesso al D.P.R. 151/11. Se sì, consiglierei di mettere le planimetrie in quanto, sebbene la Sua specifica attività non sia singolarmente soggetta al controllo dei VVF, lo diventa come parte di un complesso soggetto.

      Grazie,
      Fabio Rosito

      • Gabriele

        Rispondi

        Salve Fabio,
        so che l’intero stabile che ospita tutti i locali (denominati “uffici”) al suo interno, è conforme alle norme di sicurezza, vie di fuga, ecc…
        Cosa intende per “ancora” soggetta?
        Specifico che da contratto, la società che mi ha dato in affitto il locale, mi autorizza ad eseguire i lavori di adeguamento della struttura (quindi dell’ufficio dove esercito), specificando che questi non rientrino tra le modifiche strutturali.

        • admin

          Rispondi

          Buongiorno,

          per soggetta, si intende che, all’interno vi sono attività rientranti nell’allegato 1 del D.P.R. 151/11.
          Per quanto concerne le modifiche, vanno sempre valutate se sono sostanziali o meno:
          1 – Modifiche che comportano aggravio di sicurezza antincendio
          In caso di modifiche ad attività esistenti, già in possesso di SCIA o Certificato Prevenzione Incendi, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere richiesto l’esame del progetto ai sensi art.3 del DPR 151/2011 e presentata SCIA.

          2 – Modifiche delle attività rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
          Le modifiche che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del DPR n.151/2011 (presentazione nuova SCIA come indicato all’art.4, comma 8 del DM 7.08.2012) sono indicate nell’allegato IV al DM 7.08.2012, e di seguito riportate:
          A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
          -incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
          -sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio
          B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.
          C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
          -incremento della potenza o della energia potenziale;
          -modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.
          D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
          -modifica sostanziale della destinazione d’uso o del layout dei locali dell’attività;
          -modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
          -incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività;
          -modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell’edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
          -modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro
          l’incendio.
          E) Modifica delle misure di protezione per le persone:
          – incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d’uscita;
          – modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili..) o loro diversa distribuzione;
          -modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

          3 – Modifiche non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio
          Le modifiche non ricomprese nell’elenco indicato al punto 2, che sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio, nonché quelle considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme di prevenzione incendi, sono documentate al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

  2. Orazio Cavallaro

    Rispondi

    Buongiorno. In una struttura prefabbricata di mq 15 adibita a chiosco (Bar) con un solo ingresso dove lavora solo il proprietario, il Comune ha richiesto il piano di evacuazione per rischio idrogeologico (zona R4 carta PAI. E’ corretta la richiesta?

    • admin

      Rispondi

      Non Le sappiamo rispondere in quanto bisognerebbe capire se la struttura è sita in un’area a rischio. Dovrebbe contattare un esperto del posto.

  3. Giancarlo

    Rispondi

    Oggi nella mia scuola abbiamo notato che le scale di emergenza avevano crepe e che stava per cedere un pezzo di cemento di circa 50/60cm (causa forti piogge). Il preside quindi ha definito le scale inagibili (unico percorso di emergenza) chiudendole ma affermando che non sarebbe successo niente al riguardo e che le lezioni si sarebbero svolte normalmente. Come ci potremmo muovere in questo caso? Chiamare i vigili del fuoco per ispezionare la zona o far finta di niente?

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      per valutare se la struttura possa essere ancora utilizzata o meno, è necessario effettuare valutazioni sulla larghezza delle vie di esodo residue per comprendere se sono in grado, comunque, di convogliare all’esterno le persone.
      Dovrebbe prima interfacciarsi con il Suo RLS ed eventualmente con questi decidere se presentare esposto.

  4. Claudio Baraghini

    Rispondi

    Buongiorno.
    In merito al Piano di Emergenza ho un quesito da sottoporre: nel caso di un impianto a rischio elevato di incendio, perchè il P. di E. sia considerato valido ed applicabile deve essere firmato anche dal RLS?
    Se si, e il RLS non lo firma perchè a suo avviso non è chiaro o difficilmente applicabile, il datore di lavoro può imporlo e dichiararlo valido ugualmente?
    Grazie per la risposta.

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      il D.M. 10 marzo 1998 prima e il D.M. 2 settembre 2021 dopo, non indica nulla in merito a firme. Chiaramente la gestione delle emergenze può essere inserita tra le misure di prevenzione per le quali è necessaria la consultazione dell’RLS secondo l’articolo 50 D.Lgs. 81/2008:
      1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
      […]
      b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
      c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
      […]
      m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
      n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
      o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

  5. zini enrica

    Rispondi

    Buongiorno
    chiedo un informazione: un’attività con meno di 10 dipendenti ma avente il certificato di prevenzione incendi deve redare il piano di evacuazione o sono sufficienti delle procedure?
    grazie mille per la risposta.
    Enrica

    • admin

      Rispondi

      Tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto rientranti nell’allegato I del D.P.R. 151/11, devono avere un piano di emergenza redatto nel rispetto dei contenuti del D.M. 02/09/2021

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