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La Commissione Consultiva per la sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi da parte delle imprese che occupano sino a 10 lavoratori.
Il provvedimento è stato inviato alla Conferenza Stato Regioni per l’acquisizione del relativo parere e dovrà successivamente essere recepito con un apposito decreto interministeriale che, in via del tutto indicativa, dovrebbe entrare in vigore successivamente alla pausa estiva.
Si ricorda che, a norma dell’articolo 1 comma 2 decreto legge 12 maggio 2012 n. 57, l’obbligo per le imprese di uniformarsi alle procedure standardizzate decorrerà trascorsi tre mesi dall’entrata in vigoredel decreto di recepimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2012.
Il provvedimento fornisce comunque le indicazioni essenziali e gli orientamenti per l’applicazione delle procedure standardizzate e di cui si riportano di seguito i principali aspetti.
Il documento si compone di due parti: la prima contiene le linea guida alla compilazione e il dettaglio delle istruzioni operative; la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta dunque le schede da utilizzare per adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi.
Le procedura si articola per passi:
a) il primo prevede una descrizione sintetica dell’azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2); dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso
b) il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
c) il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l’effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
d) nel quarto passo, con l’utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8, saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
L’applicazione delle procedure standardizzate, che sarà ammessa in via facoltativa anche per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori, avrà un rilevante impatto sulle imprese di settore.
Infatti, l’articolo 29, comma 5, del D.Lgs 81/08 ha, sino ad oggi, offerto la possibilità ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi attraverso una semplice autocertificazione. Detta possibilità cesserà di essere ammissibile decorsi tre mesi dall’entrata in vigore delle procedure standardizzate e, comunque dal 1° gennaio 2013.
Oltre tali date, le medesime imprese potranno, in alternativa, uniformarsi alle procedure standardizzate di valutazione dei rischi oppure procedere alla stesura del documento di valutazione dei rischi nelle forme ordinarie.