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Ora la videoconferenza è formalmente riconosciuta come assimilata alla formazione in presenza

La Legge introduce questo articolo:
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Ne consegue che, a far data da oggi e fino ad eventuali provvedimenti contrari, la formazione in videoconferenza sincrona, quindi non in visione registrata, sarà considerata a tutti gli effetti formazione in presenza, quindi applicabile a qualsiasi tipologia di corso, eccetto i moduli pratici, e, per i corsi che non richiedono accreditamento e regole specifiche regionali, svolta da qualsiasi soggetto.

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