Ora la videoconferenza è formalmente riconosciuta come assimilata alla formazione in presenza

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Ora la videoconferenza è formalmente riconosciuta come assimilata alla formazione in presenza

La Legge introduce questo articolo:
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Ne consegue che, a far data da oggi e fino ad eventuali provvedimenti contrari, la formazione in videoconferenza sincrona, quindi non in visione registrata, sarà considerata a tutti gli effetti formazione in presenza, quindi applicabile a qualsiasi tipologia di corso, eccetto i moduli pratici, e, per i corsi che non richiedono accreditamento e regole specifiche regionali, svolta da qualsiasi soggetto.

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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