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La normativa in materia di formazione dei lavoratori per la sicurezza, come sapete, è ampia e articolata. Spesso anche non omogenea. Emblematico quanto succede per l’obbligo della predisposizione del registro per i corsi di formazione.

La custodia della documentazione “anche su supporti informatici, è indicata in maniera chiara solo nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 al punto 11. Attestazioni.
Nel punto, si dice che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” che deve contenere i dati anagrafici dei discenti, il registro e la documentazione attestate la verifica di apprendimento.

Nel caso del corso lavoratori, dirigenti e preposti, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nulla dice circa la durata di conservazione del registro.

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, relativo alle attrezzature, prevede l’istituzione di un registro e la conservazione del “Fascicolo del corso”, come per l’Accordo del 7 luglio 2016, per 10 anni.

Pertanto, ne consegue che l’obbligo di istituire e conservare la documentazione relativa ad un corso di formazione, fatto salvo norme particolari legate a settori e/o territori, si applica solo per i corsi:
1) RSPP/ASPP;
2) datore di lavoro;
3) attrezzature.
L’obbligo di conservazione per 10 anni è specificato in maniera formale solo per i corsi di cui ai punti 1 e 3.

Lo staff di AimSafe, tuttavia, consiglia quanto segue:
1) per ogni attività formativa, istituire un registro riportante i dati anagrafici dei discenti, i contenuti del corso, le firme di ingresso e uscita;
2) per ogni attività formativa, prevedere un test di verifica dell’apprendimento finale.
3) tutta la documentazione, compresi gli attestati, conservarli per almeno 10 anni.
La conservazione può avvenire in formato elettronico direttamente in AimSafe:
a) gli attestati di formazione saranno accessibili direttamente dall’anagrafica del singolo lavoratore, sia dal corso creato;
b) nella sezione “Documenti” del corso creato con il Modulo Formazione, archiviare la scansione dei registri e dei test di verifica.

5 comments

  1. Rispondi

    Buon giorno
    Se io scannerizzo il registro di formazione e i test devo applicare firma digitale e mark temporale ? Sono stanco della carta. Voglio semplificarmi la vita

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      Come studio, sono già 2 anni che abbiamo optato per la conservazione sostitutiva dei registri e test su piattaforma informatica (AimSafe). Non ritengo sia necessaria la marca temporale né la firma digitale a provare la veridicità del file rispetto al cartaceo. Come abbiamo avuto modo di vedere dalle indagini svolte negli ultimi anni, anche dietro documentazione del corso ineccepibile si nascondevano delle vere e proprie truffe.
      Chiaramente, l’apposizione di firma elettronica fa sì che solo il firmatario possa modificare il registro ma ritengo che anche solo una scansione pdf sia da ritenersi corretta.

      Grazie per il contatto,
      Fabio Rosito

  2. FT

    Rispondi

    Buongiorno, penso ci sia un refuso nella trattazione dell’argomento.
    All’interno del ’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, al p.to 2 Organizzazione della formazione, dice: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: … e) presenza del registro dei partecipanti”.
    Saluti.

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