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Attraverso il  DPCM 21 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 è stato definito il modello da usare per il MUD 2016, ovvero il Modello Unico di Dichiarazione relativamente ai rifiuti prodotti, trasportati e ricevuti nel 2015.

Viene confermato il modello già usato nel 2015. La scadenza è ormai quella consueta del 30 aprile 2016.

Sulla base del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico Ambientale), così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, i soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, sono:
1) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
2) imprese ed enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
– da lavorazioni industriali,
– da lavorazioni artigianali,
– dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
3) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
4) commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
5) chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
6) imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000;
7) enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi;
8) consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti;
9) Comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali;
10) gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione.

Soggetti esclusi
Sono, di conseguenza, esclusi dalla presentazione del MUD:
1) imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui al punto 2) di cui sopra;
2) imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti dalle stesse attività di cui al punto 2), ma che non hanno più di dieci dipendenti;
3) imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000;
4) soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita;
5) professionisti, non associati in forma d’impresa, che erogano prestazioni sanitarie (es. studi medici e dentistici in genere con relativa produzione di rifiuti pericolosi);
6) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
7) produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti” o “imprese”;
8) soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Modalità di presentazione
Il MUD sezione rifiuti va presentato alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale che produce o gestisce i rifiuti stessi.
Per le imprese di solo trasporto dei rifiuti, per unità locale s’intende la sede legale; per le imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede presso la quale l’impresa conserva i registri di carico e scarico.

Il MUD sezione rifiuti può essere compilato:
– su supporto cartaceo (esclusi i grandi produttori e gestori di rifiuti, oltre che gli autodemolitori e simili);
– su supporto digitale: a tal fine è disponibile un apposito software scaricabile dai siti di Ecocerved e Unioncamere;
– per via telematica, tramite l’apposito sito.
Nei primi due casi il MUD può essere consegnato direttamente allo sportello camerale o spedito con raccomandata senza avviso di ricevimento.
Per ogni MUD presentato occorre pagare i diritti di segreteria, di importo variabile a seconda del supporto utilizzato.

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