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La formazione dei lavoratori è regolamentata all’interno del D.Lgs. 81/2008 art. 37. In particolare, il comma 12 prevede che:
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 è andato a specificare contenuti e modalità di erogazione della formazione.
La formazione lavoratori, allo stato attuale della normativa:
1) deve essere erogata previa comunicazione agli organismi paritetici di riferimento territoriali, preferibilmente provinciali o regionali o, solo in assenza di questi, nazionali. La mancata comunicazione, come definito da un Circolare del Ministero del Lavoro, non è sanzionata nè inficia sulla validità della formazione;
2) la formazione deve essere erogata in orario di lavoro e non deve avere oneri per i lavoratori. Ad esempio, se per seguire un corso devo recarmi presso un ente di formazione, eventuali spese di trasferimento devono essere corrisposte al lavoratore;
3) la formazione deve essere CONCLUSA entro 60 giorni dalla data di assunzione.
In virtù dell’art. 55 comma 6-bis, introdotto con il D.Lgs. 81/205 (Jobs Act), la sanzione è proporzionale al numero di persone non formate:
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
Pertanto, le sanzioni per mancata formazione sono:
1) se la formazione manca a meno di 6 persone, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
2) se la formazione manca a più di 5 persone ma meno di 11, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro;
2) se la formazione manca a più di 10 persone, la sanzione è arresto da due a quattro mesi o ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro.
In caso di contestazione dell’illecito, si applica il D.Lgs. 758/94 che prevede questo iter:
1) contestazione del reato, solitamente, mediante sopralluogo in azienda;
2) apertura di un fascicolo alla procura che viene congelato;
3) invio al destinatario di un verbale di prescrizione dove viene contestato il reato e viene definito un “periodo di adeguamento” che può essere di massimo 180 giorni. Il destinatario può richiedere, motivandola, proroga dei termini fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni;
4) entro 60 giorni dal termine del periodo indicato per adeguarsi, l’organismo di controllo verifica l’avvenuto rispetto di quanto prescritto e, in caso positivo, ammette al pagamento di un’ammenda sostitutiva della sanzione penale. L’ammenda è di un quarto della sanzione massima applicabile;
5) nel caso in cui il destinatario non dovesse adottare quanto prescritto dall’ente di controllo o non dovesse procedere al pagamento dell’ammenda sostitutiva, il procedimento passa alla Procura della Repubblica;
6) il destinatario, se dimostra di aver eliminato la causa del reato, può ancora richiedere, prima dell’inizio del processo, l’oblazione pagando metà del massimo della pena.
Sia in caso di pagamento dell’ammenda sostitutiva che in caso di oblazione, il reato non viene iscritto.
Nel caso specifico, queste sono le ammende che vengono commissionate dall’organismo di controllo a seguito di rispetto della prescrizione legata alla formazione:
1) se la formazione manca a meno di 6 persone, l’ammenda è di 1.424,80 euro;
2) se la formazione manca a più di 5 persone ma meno di 11, l’ammenda è di 2.849,60 euro;
2) se la formazione manca a più di 10 persone, l’ammenda è di 4.274,40 euro.
Gli oneri per l’oblazione sono del doppio, rispetto a quanto sopra riportato.

11 comments

  1. Davide

    Rispondi

    Se sono già trascorsi più dei cinque anni in cui è possibile aggiornare la formazione specifica di un lavoratore a rischio basso posso o devo fare 4 ore di specifica per essere ritenuto adeguatamente formato? …. e se invece si tratta di lavoratore a rischio alto posso aggiornare dopo 7 o 8 anni il corso con sei ore oppure devo rifare la specifica?

    • Rispondi

      Avevo posto quesito simile alla Regione Piemonte la quale mi ha risposto che, anche alla formazione lavoratori, dirigenti e preposti, si applica la previsione di cui al punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ovvero si fa comunque l’aggiornamento.
      Ritengo che sia condivisibile l’interpretazione ma non sia del tutto al sicuro da eventuali contestazioni.

  2. Paolina

    Rispondi

    Buongiorno, domain è il mio ultimo giorno di lavoro dopo 5 mesi. Il datore di lavoro mi chiede di fare la formazione tra oggi e domani perchè ha paura di incorrere in sabzioni. Posso rifiutare? Posso denunciare questo comportamento ?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      la partecipazione al corso di formazione è un obbligo del lavoratore in base all’articolo 20. Pertanto, non può rifiutarsi di partecipare purchè il corso si svolga in orario di lavoro.

  3. Angela

    Rispondi

    Buongiorno, volevo sapere se il datore di lavoro è soggetto a sanzione se nel periodo di prova di un lavoratore appena assunto non fa la formazione, sia per la sicurezza sia per la tipologia merceologica che il lavoratore deve maneggiare e vendere.
    Detto ciò il lavoratore che subisce il recesso del contratto di lavoro per il non superamento della prova da parte del datore, senza aver ricevuto la formazione necessaria come può impugnare tale revoca per ottenere i suoi diritti economici? A parte i giorni di effettivo lavoro che sono retribuiti, si può richiedere il pagamento dei giorni della durata della prova previsti dal contratto ossia 60 gg. Grazie

    • Rispondi

      volevo sapere se il datore di lavoro è soggetto a sanzione se nel periodo di prova di un lavoratore appena assunto non fa la formazione, sia per la sicurezza sia per la tipologia merceologica che il lavoratore deve maneggiare e vendere.
      Per quanto concerne la formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che questa deve terminare entro 60 giorni dall’inizio del lavoro.

      Detto ciò il lavoratore che subisce il recesso del contratto di lavoro per il non superamento della prova da parte del datore, senza aver ricevuto la formazione necessaria come può impugnare tale revoca per ottenere i suoi diritti economici?A parte i giorni di effettivo lavoro che sono retribuiti, si può richiedere il pagamento dei giorni della durata della prova previsti dal contratto ossia 60 gg. Grazie
      Queste domande andrebbero poste ad un consulente del lavoro o avvocato civilista

  4. Stefano

    Rispondi

    Buongiorno. In cosa potrebbe incorrere un datore di lavoro che organizzi un corso per 5 carrellisti con conducente a bordo pretendendo di farlo accelerato in 4 ore anziché 12? È una forma di illecito o tutto sommato non è grave e prevederebbe solo una richiesta di adeguamento?

    • Rispondi

      E’ sicuramente un comportamento grave da denunciare, prima di tutto, all’ente organizzatore che, emettendo gli attestati, si assume la responsabilità di una cosa del genere. Se po, anche l’enete dovesse non rispondere, può segnalare l’evento all’ASL competente per territorio.

      • stefano

        Rispondi

        Buongiorno. Grazie per la risposta.
        Nel frattempo mi sono informato anche attraverso altri canali e ho provveduto a fare denuncia presso l’ispettorato del lavoro tramite modello INL31 in quanto ho letto che molte funzioni ispettive dell’asl e dell’inps sono confluite nell’ispettorato del lavoro (con conseguente ingolfamento dello stesso). Spero sia in qualche modo utile.

        • Rispondi

          Il D.L. 146, recentemente convertito in legge, ha ridato all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) la competenze, insieme alle ASL, sulla vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

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