Lavoratori temporanei e attività vietate

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Il Decreto Ministeriale del 31/05/1999 prevede una serie di attività vietate ai lavoratori con contratto temporaneo (lavoratori interinali). Sono previste due ambiti di attività vietate:
1) Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio:
recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attivita’ subacquea;
manipolazione di materie esplodenti in attivita’ di produzione, deposito e trasporto.
2) Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.
agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
amianto;
cloruro di vinile monomero;
2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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