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1. Cosa prevede la normativa vigente?

Come sappiamo, l’articolo 17 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento […]“.

Se i rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi sono, almeno in parte, normati al Titolo VI, dove si richiama specificatamente la movimentazione di CARICHI, sulle posture non ci sono riferimenti significativi tranne che:

Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali – art. 174 comma 1: “il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: b) ai problemi legati alla postura […]“. Questo punto, però, è oggetto di specifiche prescrizioni riportate all’Allegato XXXIV quindi non necessità di specifiche valutazioni ma solo di una mera applicazione di quanto previsto all’interno della norma stessa. Le prescrizioni presenti, infatti, derivano dall’applicazione delle indicazioni della normativa tecnica, applicate direttamente alla postazione di lavoro.

Nonostante questa assenza normativa, l’allegato 3B riporta, tra i rischi lavorativi per i quali il medico competente deve “rendicontare” il numero di lavoratori che sono sottoposti a “RISCHI POSTURALI”.

Le procedure standardizzate inseriscono, tra i rischi legati alla “movimentazione manuale dei carichi”, le “posture incongrue” rimandando all’Allegato XXXIII, sebbene, all’interno del suddetto allegato si facciano riferimento a posture solo legate al sollevamento di carichi.

In conclusione, sebbene non vi sia un rimando normativo specifico al rischio legato alle posture incongrue, il rischio deve essere valutato qualora possa rappresentare un pericolo per la salute degli operatori.

2. Quali sono le norme tecniche applicabili?

L’allegato XXXIII rimanda, per i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi, a norme tecniche della serie ISO 11228 ma non richiama, in alcun modo, norme relative alla postura.

Tuttavia, la ISO TR 12295, il techinal report che rappresenta la linea guida per l’applicazione delle ISO 11228, rimanda alla ISO 11226 per la valutazione dei rischi legati alle posture. A differenza delle ISO 11228, la ISO 11226 non è stata tradotta in norma UNI.

A fianco a questa norma, si segnala la UNI EN 1005-4 che è una norma emanata per dare indicazioni a chi progetta o realizza macchinari. Si tratta di una norma armonizzata, quindi obbligatoria proprio per chi deve realizzare macchinari in accordo con la direttiva macchine.

3. Quali sono i rischi legati all’assunzione e mantenimento delle posture incongrue?

I danni derivanti dalle posture incongrue possono avere origine:

a.       Prolungata contrazione muscolare che ostacola lo smaltimento dell’acido lattico;

b.       Fissità dell’articolazione vertebrale che impedisce il corretto nutrimento dei dischi intervertebrali;

c.       Compressione o allungamento del nervo periferico.

Il carico biomeccanico è tanto maggiore quanto maggiore è il discostamento dalle posizioni di equilibrio (neutra) del singolo distretto analizzato. Il rischio è tanto maggiore quanto maggiore è il tempo di mantenimento o la ripetizione nell’arco del turno di lavoro.

I possibili danni derivanti dall’assunzione di posture incongrue, ci sono:

1)    Danni all’apparato osteo articolare con formazione di periartriti, borsiti, capsuliti, tenosinoviti, artrosi, spondiloartropatie, discopatie;

2)    Danni all’apparato muscolo-tendineo con epicondiliti, epitroceliti, entesiti, dito a scatto, malattia di De Quervain;

Danni all’apparato neurologico quali mononeuropatie da intrappolamento, compromissioni del plesso cervicale, compressioni radicolari da protrusioni/ernie.

4. Come si valuta il rischio da posture incongrue?

In assenza di specifiche indicazioni normative, il rischio da posture incongrue va valutato nel rispetto delle norme tecniche applicabili quali la ISO 11226, la UNI EN 1005-4 e la ISO TR 12295.

a. Domanda chiave

In accordo con la ISO TR 12295, il primo passo è verificare se vi sia effettivamente un rischio da posture incongrue o meno. La domanda chiave recita: “Sono presenti posture di lavoro statiche o scomode mantenute per più di 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del turno lavorativo?“.

Ne deriva, quindi, un elemento importante: una postura statica è pericolosa se mantenuta per più di 4 secondi consecutivi e non solo in situazioni occasionali durante l’attività lavorativa. L’assenza di questa condizione, determina l’assenza del rischio e la valutazione si ferma qui.

b. Condizioni accettabili

La stessa ISO TR 12295, prima di rinviare alla norma specifica (ISO 11226), permette di verificare se vi siano le condizioni di accettabilità. Questo avviene rispondendo a 20 domande; la risposta affermativa a tutte queste domande, determina un rischio accettabile e non è necessario procedere con la valutazione dettagliata.

In caso contrario, qualora anche solo una condizione di accettabilità non sia rispettata, si deve necessariamente passare al livello successivo di valutazione.

c. Valutazione dettagliata

Prima di tutto, si deve segnalare che l’ambito di applicazione delle due norme è sostanzialmente diverso:

  1. la ISO 11226 riporta raccomandazioni per l’analisi dei COMPITI LAVORATIVI relativamente a posture STATICHE;
  2. LA UNI EN 1005-4 riporta indicazioni per la progettazione di POSTI DI LAVORO nelle macchine relativamente a posture STATICHE e DINAMICHE.

Riassumendo, per la valutazione delle postazioni statiche, sarà preferibile usare la ISO 11226, in quanto di applicazione generale e non solo alle macchine, mentre per la valutazione delle posture dinamiche, non si può che usare la UNI EN 1005-4.

Entrambe le norme, riportano delle indicazioni relative a:

a. individuazione del punto di scarico: è la situazione alla quale il carico fisiologico e il rischio associato sono nulli;

b. individuazione delle aree da evitare, indicate come non accettabili (UNI EN 1005-4) o non raccomandate (ISO 11226);

c. individuazione di zone accettabili solo in determinate condizioni: in questi casi, intermedi rispetto ai primi, le norme prevedono dei criteri sotto i quali la situazione analizzata è accettabile o meno. Nel caso della ISO 11226, si tratta, per lo più, di curve in funzione di parametri geometrici e tempo, che separano aree di accettabilità da aree di non accettabilità. Nel caso della UNI EN 1005-4, i criteri di accettabilità condizionata sono più qualitativi.

Le due norme, analizzano le suddette condizioni per diversi distretti:

Tronco: 3.4 ISO 11226 e 4.3.2 UNI EN 1005-4;

Testa: 3.5 ISO 11226 e 4.3.4 UNI EN 1005-4;

Arti superiori: 3.6 ISO 11226 e 4.3.3 UNI EN 1005-4;

Arti inferiori: 3.7 ISO 11226 e 4.3.5 (altre parti) UNI EN 1005-4.

Le due norme presentano alcune differenze:

1) nel caso della UNI EN 1005-4, per le posture statiche in zone dubbie, si richiama un generico “evitare compiti di durata prolungata” mentre nella ISO 11226, vengono proposte delle rete, in funzione del parametro geometrico e del tempo, che separano zone di accettabilità da zone di non accettabilità. Pertanto, per le posture statiche è preferibile usare la ISO 11226;

2) per le posture dinamiche, quelle non mantenute per più di 4 secondi ma che vengono ripetute frequentemente, la UNI EN 1005-4 prevede due soglie:

a. inferiore 2 azioni al minuto: anche se incongrue, sono accettabili purchè non per periodi lunghi;

b. superiore a 2 azioni al minuto: accettabili solo per condizioni ottimali.

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Abbiamo predisposto un file Excel per la valutazione delle posture statiche. il file può essere gratuitamente scaricato a questo indirizzo:

https://www.aimsafe.it/static/news.php?pk_news=428

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