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Negli ultimi anni, il numero di interpelli si è ridotto drasticamente e, quando sono stati pubblicati, la delusione li ha spesso accompagnati, provocata dalla banalità della domanda e quindi della risposta, o per le risposte spesso troppo vaghe e non risolutive.
Questa volta, tutto possiamo dire, meno che la domanda sia banale.

La domanda arriva dall’ANIP l’Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia; tale precisazione ci permette di comprendere meglio l’ambito della domanda.
In sostanza, l’ANIP, pensando ai propri associati, che svolgono servizi di pulizia presso aziende clienti, chiede quanto segue:
1) l’obbligo da parte del datore di lavoro appaltatore (impresa di pulizie) relativamente alla designazione di incaricati antincendio e primo soccorso può ritenersi assolto prendendo atto che nel piano di emergenza del committente sono riportati un certo numero di incaricati delle emergenze, siano essi appartenenti all’azienda committente e/o alle aziende appaltatrici?
2) le squadre antincendio e primo soccorso del committente possono essere sufficienti a “coprire” anche i lavoratori in appalto?
3) la presa d’atto dei contenuti del Piano di Emergenza può avvenire nell’ambito della cooperazione e coordinamento ex art. 26 comma 2?

Alle domande, che riteniamo lecite visto le diverse interpretazioni date, il Ministero risponde con un lungo e inutile effluvio di citazioni dalla normativa che tutti ben conosciamo.

Ma le conclusioni, cono quelle che sconvolgono per la non risolutezza, che riportiamo di seguito insieme ad una nostra breve conclusione:
“Per quanto, invece, attiene agli obblighi generali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.
D’altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).
Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di
attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.”

A parte il contorno di indeterminatezza che la Commissione sembra voler sempre dare per non sbilanciarsi troppo, secondo noi, alcuni elementi possono essere estratti:
1) La frase: “il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.” pare delineare questa situazione: se l’attività svolta dall’appaltatore non introduce rischi specifici di incendio o primo soccorso, è lecito pensare che i ruoli possano essere “coperti” da lavoratori di altre aziende, altrimenti no. La cosa ci sembra ragionevole: se introduco in un’azienda commerciale un cannello per la posa della guaina bituminosa, non possono aspettarmi che gli incaricati antincendio siano adeguati a gestire anche questo mio rischio specifico. Se l’attività introdotta, invece, non determina rischi emergenziali, possiamo sostenere che gli incaricati individuati dalla committenza possano ragionevolmente gestire anche i miei lavoratori, sempre considerando orari e collocazione spaziale dei diversi soggetti;

2) la definizione di base delle procedure di emergenza è compito del datore di lavoro committente a cui, però, compartecipano gli appaltatori e subappaltatori al fine di determinare un sistema coerente e organico che tenga conto di tutti i rischi, anche di quelli introdotti dagli appaltatori.

2 comments

  1. CLAUDIA GOMEZ

    Rispondi

    Salve,
    ci stavamo chiedendo come comportarsi nel caso un addetto alle pulizie effettui un lavoro in solitaria presso un committente, quali sarebbero gli obblighi di tutela in capo al committente stesso nella gestione dell’emergenza? l’addetto alle pulizia può avere tutti i dispositivi di comunicazione che vuole, anche di dispositivo “uomo a terra” ma se viene allertato solo il suo datore di lavoro e non il committente, come e si fa a gestire prontamente l’emergenza?

    • admin

      Rispondi

      Buonasera,

      nel caso di lavori in appalto, si applica l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 che prevede l’obbligo, a carico del committente e degli appaltatori, di cooperare e coordinare gli interventi al fine di ridurre al minimo i rischi.
      Nel caso specifico, gli interventi adottabili sono:
      1) formare l’addetto che lavora da solo come incaricato antincendio e primo soccorso;
      2) informare l’addetto delle procedure di emergenza del committente ed eventualmente di come contattare aiuto;
      3) dotare l’addetto di dispositivi uomo a terra sfruttando la rete telefonica del committente.
      Le misure decise andranno formalizzate mediante verbale di coordinamento o all’interno del DUVRI.

      spero di averVi dato informazioni utili, altrimenti non esitate a contattarmi
      Fabio Rosito

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