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A una settimana dall’inizio dei controlli sui certificati verdi per l’accesso ai luoghi di lavoro, è intervenuta un’importante modifica al quadro normativo. Il D.L. 139/2021 ha introdotto questo nuovo articolo:
Art. 9-octies (Modalita’ di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). – 1. In caso di richiesta da parte
del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Il comma 6 degli articoli 9-quinquies (lavoratori del pubblico impiego) e 9-septies (lavoratori del settore privato) prevedono:
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Questa integrazione permette, quindi, a tutti i datori di lavoro, preoccupati dall’eventuale impossibilità di erogare un servizio o un prodotto a seguito di mancanza di una o più persone necessarie per l’attività, di poterlo sapere prima per decidere eventuali sostituzioni.

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