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Con nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dirimi, speriamo definitivamente, la discussione in merito alla necessità o meno di aggiornare il DVR per gli effetti del Coronavirus.
Analizziamo i contenuti essenziali della nota e le conseguenze, anche in merito alle considerazioni di rischi aspecifici.

La nota è destinata agli uffici dell’Ispettorato, ma contiene elementi interessanti e applicabili a tutte quelle attività che non sono esposte ad un rischio aggravato da Coronavirus, come invece capita per le attività a carattere sanitario.

Di seguito i passaggi che, riteniamo, siano di maggiore interesse:
1) “È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività”. E’ importante questa sottolineatura perchè dà evidenza come il caso in oggetto riguarda una situazione di rischio comunitario, ovvero di un rischio a cui sono esposte tutte le persone, in maniera del tutto simile, e che non subiscono particolare rischio dall’attività svolta. Questo elemento, è ribadito, declinandolo specifcatamente per il rischio biologico, qualche riga sotto: “Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro.”. Di particolare interesse è proprio la dicitura “non controllabili dal datore di lavoro”; considerando che la valutazione del rischio è uno strumento per pianificare le attività di miglioramento dei livelli di sicurezza, il fatto che un elemento non sia controllabile dal datore di lavoro, lo porta ad essere estraneo anche all’attività di pianificazione stessa;
2) Lapidaria la frase che, riagganciandosi a quanto prima dichiarato: “In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.”. Ancora una volta, viene rimarcato il confine della valutazione dei rischi: la possibilità, da parte del datore di lavoro di adottare misure specifiche per impattare positivamente sul rischio;
3) non aggiornare il DVR, però, non vuol dire essere esonerati dall’adozione dell misure di riduzione del rischio di contagio a cui sono chiamate tutte le aziende in virtù del D.P.C.M. 11/03/2020: “Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche
dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.”
4) Leggendo quanto sopra, verrebbe da pensare ad una contraddizione: dovendo definire le misure da adottare, io devo valutare i rischi. Non è così in quanto: “La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza.”. Ovvero, in questo specifico caso, e in tutti quelli simili, dove le istituzioni vanno a definire dei requisiti di dettaglio ai quali doversi forzatamente forzatamente adeguare senza poter adottare misure oggetto di una valutazione specifica del caso in dettaglio. Potrete comprendere che, questo discorso, è applicabile a diversi rischi c.d. esogeni, ovvero che originano da situazioni esterne all’azienda e alla sua attività specifica;

La nota si chiude con uno spunto per dare evidenza a quanto fatto in merito alla prevenzione del rischio da contagio:
“In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.”

Ricordiamo che, nei giorni passati, abbiamo pubblicato un protocollo anticontagio che potete liberamente scaricare e modificare.

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