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L’11 gennaio del 2012 entravano in vigore i 2 Accordi Stato Regioni sulla formazione.

L’11 gennaio 2017 scadranno i termini per l’aggiornamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che già avevano frequentato la formazione obbligatoria prima dell’entrata in vigore degli Accordi.

 

Datori di lavoro

Entro l’11 gennaio 2017 dovranno frequentare corso di aggiornamento, tutti i datori di lavoro che hanno frequentato il corso per svolgere direttamente prima dell’11 gennaio 2012.

La durata dell’aggiornamento è fissata in:

6 ore per le attività a rischio basso

10 ore per le attività a medio rischio

14 ore per le attività ad alto rischio

Ricordiamo che i corsi per Datore di lavoro devono essere erogati solo da soggetti abilitati, tra cui gli enti di formazione accreditati.

 

Lavoratori, dirigenti e preposti

Entro l’11 gennaio 2017 dovranno frequentare corso di aggiornamento, tutti i lavoratorim dirigenti e preposti che hanno frequentato il corso obbligatorio prima dell’11 gennaio 2012.

La durata dell’aggiornamento è fissata in: 6 ore

 

Ricordiamo che i corsi per lavoratori, dirigenti e preposti possono essere erogati da qualsiasi soggetto purchè il formatore sia in possesso dei requisiti si cui al D.M. 06/03/2013.

Ricordiamo anche che, in base al recente Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, il corso di aggiornamento per dirigenti è valido anche come aggiornamento preposti e lavoratori, così come il corso di aggiornamento preposti è valido anche come aggiornamento lavoratori. Mentre un corso di aggiornamento per lavoratori, non è valido anche come aggiornamento dirigenti.

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