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Nella normale operatività delle aziende, spesso la formazione e l’addestramento vengono confuse o assimilate impropriamente.

Gran parte del problema risiede nella diversa attenzione normativa che hanno ricevuto i due elementi: nel caso della formazione abbiamo diversi provvedimenti che sono andati a definire tutta una serie di parametri oggettivi per l’erogazione della formazione, mentre l’addestramento risulta non essere identificato nei modi e tempi di erogazione.

Come vedremo in questo articolo, questo approccio è tutt’altro che errato e non condivisibile.

Per capire la differenza tra formazione e addestramento, dobbiamo partire dalle rispettive definizioni:

Formazione (art. 2 comma 1 lettera aa D.Lgs. 81/2008): processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Addestramento (art. 2 comma 1 lettera cc D.Lgs. 81/2008): complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Dall’analisi delle due definizioni, possiamo già evidenziare alcune differenze sostanziali che vengono confermate anche dalle norme applicabili:

  1. La formazione è un processo educativo, quindi un insieme di interventi volti a educare il lavoratore alla sicurezza. Educare va inteso come dare al lavoratore gli strumenti necessari a comprendere le situazioni e le informazioni ricevute. Ad esempio, la formazione sulla cartellonistica, non deve essere necessariamente: “in questa azienda sono presenti questi cartelli, quando li vedete dovete comportarvi così”, ma più che altro: “quando vedete un cartello triangolare giallo e nero, significa che è presente una condizione di pericolo residuo a cui dovete prestare particolare attenzione e questi sono i possibili simboli che potreste incontrare nella vostra vita lavorativa”. Alla formazione, va aggiunta l’informazione, che potrà essere erogata contestualmente o in maniera separata alla formazione, dove si andranno a riportare le indicazioni specifiche dell’azienda;
  2. L’addestramento, invece, rappresenta quel percorso che porta l’operatore ad imparare come si opera correttamente. In questo caso, non si tratta più di formazione ma di affiancamento nello svolgimento delle specifiche attività di lavoro, finalizzate a garantire che gli operatori effettuino le singole operazioni in modo conforme a quanto previsto.

Quando e come deve essere erogato l’addestramento?

Come la formazione, anche l’addestramento va previsto in questi casi:

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Mentre la formazione deve essere svolta, generalmente, da docenti qualificati ex D.I. 06/03/2013, nel caso dell’addestramento, questo va erogato da parte di persona esperta direttamente sul luogo di lavoro. Pertanto, si esclude la possibilità di effettuare addestramenti multiaziendali.

Quando è obbligatorio l’addestarmento?

Vediamo tutti i casi in cui, la normativa, impone l’addestramento:

  1. Accesso a zone con pericoli gravi e immediati;
  2. Uso attrezzature di lavoro;
  3. Utilizzo pratico dei DPI, obbligatorio per i DPI di terza categoria;
  4. Posizionamento mediante funi;
  5. Movimentazione manuale dei carichi;
  6. Rischio chimico, in sostituzione dell’informazione.

Come controllare l’avvenuto addestramento e come registrarlo?

A differenza della formazione, non è previsto il rilascio di attestati in caso di addestramento, né ci sono richiami formativi legati a come registrarlo. Tuttavia, al fine di poter dare evidenza dell’effettuato addestramento, si ritiene necessario provvedere a registrare anche questa parte.

Per farlo è possibile scegliere queste vie:

  1. Scheda di addestramento, dove andare ad indicare i contenuti dell’addestramento, la data di effettuazione, la firma del lavoratore esperto e la firma di colui che sta ricevendo l’addestramento;
  2. Registro, su cui annotare, come un normale corso di formazione, gli interventi di addestramento effettuati, giorno per giorno. In questo caso, potrete anche decidere di utilizzare la generazione automatica dei registri di AimSafe.

Si dovrà anche prevedere una verifica dell’efficacia dell’addestramento che non potrà che essere mediante osservazione diretta del comportamento del lavoratore. La stessa, potrà essere svolta dal preposto di riferimento che, possibilmente, non dovrà coincidere con il lavoratore esperto che ha somministrato l’addestramento.

Per garantire il controllo circa il fatto che tutti i lavoratori per i quali è richiesto l’addestramento l’abbiano effettivamente svolto, è necessario inserire tra le competenze richieste per la singola mansione anche gli addestramenti che deve ricevere chi svolge quella mansione.

Ogni quanto devo aggiornare l’addestramento?

A differenza della formazione, l’aggiornamento dell’addestramento potrebbe essere non necessario.

Nel caso di addestramento sull’uso delle attrezzature, ad esempio, l’uso costante delle stesse determina che non sia strettamente necessario provvedere all’aggiornamento. Tuttavia, si ritiene necessario procedere all’aggiornamento in questi casi:

  1. A seguito di eventi incidentali o a seguito di comportamenti non corretti rilevati. Se si dovessero verificare comportamenti non corretti nello svolgimento del lavoro, un modo per prevenire il ripetersi di queste situazioni è attraverso la ripetizione dell’addestramento al fine di trasmettere nuovamente gli elementi essenziali allo svolgimento corretto delle attività;
  2. Quando l’addestramento riguarda situazioni di emergenza o attività saltuarie a chiamata, l’addestramento andrà ripetuto con un periodismo prefissato per garantire che, al momento della necessità, i lavoratori sappiano operare in maniera adeguata.

Nel primo caso, l’addestramento sarà una possibile conseguenza di non conformità, mentre nel secondo, sarà necessario indicare, nella voce relativa all’addestramento, la data di scadenza prevista.

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