FAQ: i docenti dei corsi attrezzature devono essere docenti qualificati ex D.I. 06/03/2013?

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Il D.I. 06/03/2013 ha definito i requisiti per coloro che intendono erogare formazione come docenti, in corsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Quando emanato, il decreto era indirizzato ai docenti dei corsi lavoratori e per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 1 comma 2).
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, specificatamente al punto 12.1, estende l’applicazione del c.d. decreto formatore a “tutti i corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche”.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, al punto 2, però, riporta appunto nello specifico i requisiti dei docenti che sono:
“personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.”
CONCLUSIONI: la docenza nei corsi attrezzature deve essere svolta da personale in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e non docente secondo i criteri del D.I. 06/03/2013

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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