Share Button

Il D.I. 06/03/2013 ha definito i requisiti per coloro che intendono erogare formazione come docenti, in corsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Quando emanato, il decreto era indirizzato ai docenti dei corsi lavoratori e per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 1 comma 2).
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, specificatamente al punto 12.1, estende l’applicazione del c.d. decreto formatore a “tutti i corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche”.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, al punto 2, però, riporta appunto nello specifico i requisiti dei docenti che sono:
“personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.”
CONCLUSIONI: la docenza nei corsi attrezzature deve essere svolta da personale in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e non docente secondo i criteri del D.I. 06/03/2013

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *