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Il recente Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, dà finalmente attuazione al c.d. Decreto del Fare che prevedeva la possibilità di esoneri dalla formazione in casi di corsi che si sovrappongano in durata e contenuti.
Gli esoneri sono riportati all’allegato III del suddetto Accordo. AimSafe è in grado già ora di gestire questo nuovo elemento normativo.

La Legge 98/2013 “Decreto del Fare” (conferma del Decreto Legge 69/2013) modificava il D.Lgs 81/2008 rispettivamente agli art. 32 e 37, in modo da definire il principio che, se un soggetto frequenta un corso, non deve poi frequentarne un altro che, per durata e contenuti, è sovrapponibile al primo interamente o parzialmente.
AimSafe è già ora in grado di gestire l’esonero totale. Alla data di entrata in vigore dell’Accordo, ovvero il 22 luglio, il team, procederà all’aggiornamento dei dati dei corsi in modo che siano allineati alla nuova normativa.

Di seguito il testo del Decreto:
c) all’ articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.”;
d) all’articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»;

L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, tra i vari elementi inseriti, prevede all’allegato III una serie di tabelle che vanno a definire gli esoneri dei vari corsi. Le tabelle riportano, sull’intestazione della riga, il corso di cui è in possesso il soggetto, e nelle caselle, il livello di esonero rispetto al corso relativo alla colonna.
Sono previsti 3 livelli:
Esonero totale: il corso relativamente alla riga, determina l’esonero dal frequentare i corsi relativamente alla colonna
Esonero parziale: il corso relativamente alla riga, determina l’esonero dal frequentare parte del percorso formativo per i corsi relativamente alla colonna
Frequenza: nessun tipo di esonero

Vediamo ora, figura per figura, gli esoneri totali o parziali previsti. Non vengono riportati i corsi che non hanno esonero.
RSPP che ha frequentato i moduli A, B e C
Esonero Totale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
CSP/CSE

RSPP per titolo di studio + Modulo C
Esonero Totale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti

ASPP che ha frequentato i moduli A e B
Esonero totale:
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (bisogna frequentare il modulo 4)
CSP/CSE

ASPP per titolo di studio
Esonero Totale:
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero Parziale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (bisogna frequentare il modulo 4)

CSE/CSP
Esonero totale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP
RSPP moduli A, B, SP2
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti

DL rischio basso
Esonero totale:
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
RSPP modulo A
DL rischio medio (integrare con le ore e i contenuti che mancano)
DL rischio alto (integrare con le ore e i contenuti che mancano)

DL rischio medio
Esonero totale:
DL rischio basso
RSPP modulo A
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
DL rischio alto
Esonero parziale:
DL rischio alto (integrare con le ore e i contenuti che mancano)
CSE/CSP

DL rischio alto
Esonero totale:
DL rischio basso
DL rischio medio
RSPP modulo A
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
CSE/CSP

RLS
Esonero totale:
Lavoratori modulo generale
Preposti
Esonero parziale:
Dirigenti
RSPP modulo A
DL rischio basso
DL rischio medio
DL rischio alto

Dirigenti
Esonero totale:
Lavoratori
Preposto
DL rischio basso
Esonero parziale:
RLS
DL rischio medio
DL rischio alto

Preposto
Esonero parziale:
RLS
Dirigente

22 comments

  1. Alessandro

    Rispondi

    Buongiorno,
    vorrei porre un quesito:
    un dipendente appartenente all’Amministrazione pubblica (Ministero della Giustizia) con la qualifica di Dirigente può essere esonerato dalla formazione generale/specifica art.37 – art.18 commi ecc…?
    Anticipatamente ringrazio

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      in base all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, la formazione dirigente vale come esonero dal corso generale e specifica sebbene per la specifica, si rimanda ad una nota che recita:
      *la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi

  2. Davide

    Rispondi

    Esonerato con laurea in Ingegneria desidero sapere se sono costretto a seguire i corsi di aggiornamento per lavoratori della scuola o se tali aggiornamenti sono previsti solo per i ruoli di RSPP ed ASPP. Grazie mille.

    • Rispondi

      Buongiorno,

      la laurea in ingegneria la esonera dalla formazione come ASPP e, in accordo con l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, è esonerato dalla formazione generale e specifica come lavoratore.
      Rimane da adempiere l’obbligo di aggiornamento come lavoratore che deve essere di almeno 6 ore ogni 5 anni. Per determinare la decorrenza, nel Suo caso, si parte dalla data di laurea, se successiva al 15 maggio 2008, oppure dal 15 maggio 2008, se si è laureato in data precedente a questa.

  3. lediana

    Rispondi

    chi effettua il corso da RLS è esonerato dal fare il corso di formazione?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      l’aver frequentato il corso RLS esonera dal modulo generale di formazione dei lavoratori e dal corso preposti. Il lavoratore dovrà frequentare il modulo specifico.

      Grazie,
      Fabio Rosito

    • Nico T.

      Rispondi

      Buonasera. Volevo sapere se i tecnici della prevenzione dipendenti nell’amministrazione pubblica (ASL) sono esonerati dalla formazione generale di 4 ore

  4. Paola Maresca

    Rispondi

    Un datore di lavoro con laurea LM-22 e corso formazione RLS, che svolge il ruolo di DL SSP, può essere esonerato dalla formazione iniziale come DL SSP per un’azienda a rischio basso?
    Grazie mille

  5. Rispondi

    Buongiorno,

    la laurea LM-22 determina un esonero dalla formazione come ASPP la quale, a sua volta, risulta esonerante per la formazione datore di lavoro, ad eccezione del modulo 4.
    Il corso RLS esonera, a sua volta, solo dal Modulo 1.
    Pertanto, per poter svolgere i compiti di Datore di lavoro, dovrà frequentare il solo Modulo 4.

    Grazie,
    Fabio Rosito

  6. claudio m

    Rispondi

    salve , sono un docente laureato in ingegneria l-7 e LM-26
    la scuola dove insegno dice che non esiste nessun esonero neanche per noi ingegneri e che siamo obbligati ad effettuare i corsi di formazione sicurezza

    • Rispondi

      Buongiorno,

      Le confermo l’esonero dal modulo A, B generale e tutti i B specifici, per chi, come Lei ha ottenuto la laurea in quelle classi. Quanto sopra è deducibile dall’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016.

      A presto,
      Fabio Rosito

  7. Alessandro Merigo

    Rispondi

    Buongiorno,
    un lavoratore ha in scadenza tra un mese l’aggiornamento per la formazione specifica.(6h)
    Se frequenta ora un corso di formazione aggiuntiva per preposto (8h) è esonerato dall’aggiornamento descritto sopra?

    Grazie mille

  8. EMANUELA ANGELA SOLIMEO8V

    Rispondi

    Buonasera
    sono laureata in Architettura (classe di laurea 4/S) e ho conseguito abilitazione a CSPE (ancora in corso di validità e che ho intenzione di aggiornare alla conclusione del quinquennio). Attualmente lavoro come dipendente dell’area tecnica di un Ente locale (Comune, quindi rischio medio) e mi è stato chiesto di fare la formazione di 8 ore prevista, forse in qualità di neo assunta.
    Secondo l’RSPP che terrà il corso sono obbligata a partecipare: volevo sapere pertanto come mai non ricorre per me, per il tipo di abilitazione che ho, l’effettivo esonero totale che mi sembra di avere individuato nelle tabelle dell’Allegato 3.
    RIngrazio. saluti

    • Rispondi

      Buongiorno,

      può consultare le tabelle allegate all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 dove troverà che coloro che hanno l’esonero dal corso RSPP hanno anche l’esonero dal corso lavoratori.
      Tuttavia, partecipare alla formazione è un obbligo del lavoratore e magari l’RSPP vuole, in queto modo, accertarsi che Lei abbia le competenze specifiche riguardo i rischi del Suo lavoro in quell’enete e che riceva le istruzioni di dettaglio.
      Pertanto, ritengo non sia opportuno opporsi a partecipare ad un corso.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  9. GIULIA

    Rispondi

    Buongiorno,

    nel contesto della pubblica amministrazione, nello specifico, di un’istituzione universitaria, è possibile esonerare dei docenti inquadrati come igienisti/medici del lavoro da un corso relativo ai rischi specifici in ambito sanitario (Settore Ateco Q86)?

    Grazie mille.
    Giulia Franco

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 punto 12.3 prevede l’esonero dalla formazione generale e specifica per i medici del lavoro.
      Al momento non conosco altre forme di esonero.

  10. Giovanna Stasi

    Rispondi

    Buongiorno,
    Sono ingegnere dei sistemi edilizi (LM24-titolo tra quelli esoneranti dalla formazione da parte dell’Accordo Stato Regioni del 2016) ed ho lavorato per due anni come responsabile tecnico di un’azienda edile (possiedo un corso di aggiornamento di 6 ore per rischio alto (cod. ateco 45.21.1). Oggi lavoro in una scuola superiore, dove mi chiedono di frequentare il corso di aggiornamento (rischio medio) in quanto lavoratore, nonostante la laurea e nonostante l’attestato di aggiornamento con scadenza 2025. Come mai non conta la documentazione da me prodotta? E, per situazioni future, da ingegnere lavoratore sono obbligata all’aggiornamento quinquennale pur non svolgendo un ruolo di RSPP?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alla formazione organizzata dal datore di lavoro, come previsto all’articolo 20 D.Lgs. 81/2008. Se il datore di lavoro può decidere di effettuare corsi con una frequenza superiore rispetto a quella minima dettata dalla normativa.

  11. Gabriella Alessi

    Rispondi

    Buongiorno
    sono un architetto con Master sulla sicurezza dei cantieri con il quale ho l’attestato per CSP e CSE aggiornato ogni 5 anni e l’attestato per RSPP (non aggiornato).
    Sono obbligata a partecipare ai corsi sulla sicurezza organizzati a scuola, in qualità di docente?
    Grazie per la sua risposta.

    • Rispondi

      Il singolo lavoratore ha l’obbligo di partecipare alle attività formative organizzate dal datore di lavoro. Può, però, segnalare al Suo datore di lavoro la possibile equipollenza e quindi l’esonero da quella formazione, poi sarà il datore di lavoro a decidere se riconoscere equipollenza o richiedere comunque la partecipazione al corso

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